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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19448 - pubb. 11/01/2018.

Oggetto delle osservazioni al progetto di riparto


Cassazione civile, sez. I, 03 Febbraio 2006. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione - Progetto - Credito indicato nel riparto in quantità inferiore a quella risultante dallo stato passivo - Osservazione al progetto di riparto da parte del creditore quale forma di tutela preventiva - Ammissibilità - Possibilità per il creditore di proporre comunque reclamo contro il decreto - Ammissibilità


In tema di fallimento, le osservazioni al progetto di riparto (art. 110 comma terzo, legge fall.) devono essere limitate alla graduazione dei vari crediti e all'ammontare della somma distribuita, con esclusione di qualsiasi questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, atteso che tali questioni - per la correlazione esistente tra le subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo liquidato - devono essere proposte, a pena di preclusione, con le forme impugnative e contenziose dello stato passivo esecutivo. Tuttavia, allorché il riparto attribuisca al credito un importo inferiore alla misura ammessa allo stato passivo, l'osservazione al progetto di riparto costituisce il mezzo ordinario, e come tale ammissibile, per ottenerne modifica in forma di tutela preventiva, prima che esso diventi esecutivo, facendo divenire incontestabile il decreto del giudice delegato, salva comunque la possibilità per il creditore di proporre reclamo contro il decreto che rende esecutivo il progetto di riparto. (massima ufficiale)

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