Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19447 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 24 Marzo 2006, n. 6642. Est. Ferrara.


Fallimento della società contribuente - Assuntore del concordato fallimentare - Avviso di mora contenente la pretesa di pagamento degli interessi sulle imposte dovute dalla società fallita - Legittimità - Esclusione - Specifica domanda di ammissione al passivo - Necessità - Fondamento



In tema di riscossione delle imposte non è legittimo l'avviso di mora, emesso nei confronti dell'assuntore del concordato fallimentare, contenente la pretesa di pagamento degli interessi maturati sulle imposte dovute dalla società fallita, giacché la responsabilità dell'assuntore è circoscritta al pagamento delle sole obbligazioni comprese nel passivo accertato e gli interessi - finanche quelli relativi a credito garantito da ipoteca, oggetto del trattamento preferenziale di cui all'art. 2855, terzo comma, cod. civ., che prevede l'estensione agli accessori del grado ipotecario - non si sottraggono alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo, da proporsi nelle forme e nel rispetto dei termini di cui agli artt. 93 e seguenti e 101 della legge fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale