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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19443 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Marzo 2007, n. 4950. Est. Vidiri.

Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Di credito - Sentenze relative - Impugnazioni - Modalità e termini - Riduzione dei termini ex art. 99 legge fallimentare - Applicabilità - Esclusione - Successive domande aventi oggetto diverso - Ammissibilità - Fattispecie


Le cause introdotte a seguito di dichiarazioni tardive di credito (ex art. 101 legge fallimentare) non rappresentano, a differenza delle opposizioni allo stato passivo, lo sviluppo, in sede contenziosa, della precedente fase di verificazione e di accertamento dei crediti, ma presentano i caratteri del normale giudizio di cognizione, da istruirsi a norma dell'art. 175 e seguenti cod. proc. civ., e soggetto, come tale, ai principi del rito ordinario anche con riferimento alle modalità ed ai termini per la proposizione delle impugnazioni, con conseguente esclusione della riduzione dei termini stessi, prevista dall'art. 99 della legge fallimentare per i giudizi di opposizione allo stato passivo. Ne discende che il creditore può proporre una domanda tardiva per altri crediti che non siano stati comunque oggetto di precedenti giudizi, anche se fondati sul medesimo rapporto, quando si sia in presenza di un distinto oggetto sostanziale dell'azione. (Nella specie, relativa a una prima domanda per conseguire il t.f.r. e di successiva domanda di ammissione al passivo per crediti diversi - differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, etc. - la S.C. ha cassato la sentenza di merito, rilevando che i due giudizi introdotti dalla lavoratrice erano contraddistinti da assoluta diversità per "petitum" e "causa petendi"). (massima ufficiale)

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