ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19439 - pubb. 11/01/2018.

.


Cassazione civile, sez. I, 30 Novembre 2007, n. 25020. Est. Fioretti.

Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Domanda di ammissione al passivo in pendenza di procedura di limitazione del debito dell'armatore - Reiezione per inammissibilità - Successiva estinzione della procedura prevista dagli artt. 621 a 640 cod. nav. - Riproposizione della domanda di ammissione al passivo fallimentare - Ammissibilità


La reiezione di una domanda di ammissione al passivo per esclusive ragioni di rito, consistenti nell'impedimento dovuto alla contemporanea pendenza di identica domanda d'insinuazione nella procedura di limitazione del debito dell'armatore, ancora , ai sensi degli artt.da 621 a 640 cod. nav., non preclude la proponibilità della medesima domanda sotto forma d'insinuazione tardiva, nel caso in cui sia sopravvenuta l'estinzione del procedimento concorsuale disciplinato dal codice della navigazione, trattandosi di domanda relativa ad un credito nuovo per la prima volta azionabile nel corso della procedura fallimentare. (massima ufficiale)

Il testo integrale