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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19436 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 19 Giugno 2008, n. 16649. Est. Panzani.

Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Amministrazione dello Stato - Dichiarazione tardiva di credito a mezzo di funzionario - Successiva fase istruttoria - Mancata costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato - Omessa costituzione anche del curatore - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Cancellazione della causa dal ruolo - Necessità - Fondamento - Fattispecie


In tema di dichiarazione tardiva di credito al passivo fallimentare, una volta che la creditrice Amministrazione dello Stato, agendo attraverso un suo funzionario, abbia debitamente introdotto il giudizio, la mancata costituzione dell'Avvocatura dello Stato nella fase istruttoria della causa e l'omessa costituzione del curatore determinano una situazione che è di sostanziale sopravvenuta contumacia delle parti; trova dunque applicazione l'art.307 cod. proc. civ., essendo la situazione del tutto analoga a quella della mancata costituzione in termini di entrambe le parti, con la conseguenza che dev'essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, alla quale può far seguito la riassunzione ad opera della parte interessata alla prosecuzione del giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che l'appello proposto dall'Amministrazione equivalesse al predetto atto di impulso, e che il giudice di secondo grado dovesse quindi decidere nel merito, riformando la sentenza del tribunale che aveva invece dichiarato inammissibile la domanda). (massima ufficiale)

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