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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19432 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. VI, 11 Ottobre 2011. Est. Ragonesi.

Ammissione al passivo - Credito tributario - Insinuazione tardiva - Termine annuale - Applicabilità - Termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie


Per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l'Amministrazione finanziaria o l'esattore debbono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall'art. 101 legge fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo la quale va, invece, valutata - in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo - in relazione ai tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo. (Nella specie, è stato cassato il decreto con il quale il tribunale, adito con opposizione allo stato passivo dall'esattore, il cui credito era stato escluso dal giudice delegato in ragione della tardività dell'istanza di ammissione, proposta oltre l'anno, aveva ritenuto scusabile il ritardo, essendo stati consegnati i ruoli, formati a seguito di controllo della dichiarazione fiscale, quando l'anno per l'insinuazione tardiva era ormai scaduto). (massima ufficiale)

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