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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19430 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 07 Dicembre 2011, n. 26359. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Liquidazione coatta amministrativa - Verificazione dei crediti - Procedimento amministrativo - Sussistenza - Deposito dello stato passivo - Osservazioni dei creditori - Presupposto di ammissibilità dell'opposizione - Esclusione


Nella liquidazione coatta amministrativa , la verificazione dei crediti consiste in un procedimento amministrativo, mentre il deposito dello stato passivo integra il presupposto per le contestazioni da parte dei creditori innanzi al giudice ordinario; da ciò consegue che, come anche risulta sulla base della interpretazione letterale dell'art. 207 legge fall., la presentazione delle osservazioni e delle istanze da parte dei creditori, dopo aver ricevuto la comunicazione del commissario liquidatore, costituisce una mera facoltà d'intervento nel procedimento amministrativo, ma non già un onere o un obbligo, a pena d'inammissibilità dell'opposizione. (massima ufficiale)

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