Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19416 - pubb. 29/03/2018

Mantenimento di finanziamenti c.d. 'auto liquidanti' quale atto di ordinaria amministrazione

Tribunale Ravenna, 18 Luglio 2017. Est. Farolfi.


Concordato preventivo – Finanziamenti – Mantenimento delle linee autoliquidanti – Prosecuzione dei rapporti – Esecuzione – Autorizzazione – Esclusione



Il mantenimento in essere di finanziamenti con modalità c.d. “auto liquidanti” può considerarsi quale atto di ordinaria amministrazione, in assenza dell’accensione di nuove garanzie accessorie o collegate sul patrimonio della società.

Tale conclusione può essere accolta anche dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate al comma 3 dell’art. 182-quinquies l.f., dovendosi ritenere che la richiesta ivi prevista al mantenimento di linee di credito auto liquidanti (che letteralmente può essere proposta ma non deve essere autorizzata) renda necessario un provvedimento autorizzativo del Tribunale soltanto in caso di modifica in pejus delle condizioni applicate o delle garanzie accessorie collegate, ovvero ancora di ampliamento della provvista concessa; non avrebbe infatti senso una interpretazione letterale di tale disposizione che, in contrario con molteplici altri indici normativi favorevoli alla prosecuzione dei contratti pendenti nel concordato, finirebbe per validare una inaccettabile automatica interruzione/sospensione delle principali fonti di finanziamento usualmente in essere al momento del deposito del ricorso ex art. 161 co. 6 l.f.; sul punto si condivide quanto espresso da Trib. Ancona, 11/12/2016: “gli atti di esecuzione dei contratti posti alla base delle c.d. linee autoliquidanti di cui all’art. 182-quinquies, comma 3, legge fall. sono atti di ordinaria amministrazione che, come tali, non debbono essere autorizzati; essi infatti, non comportano la stipulazione di nuovi finanziamenti in quanto danno luogo a mere variazioni all’interno di una provvista già concessa". (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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