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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19414 - pubb. 29/03/2018.

Doveri informativi dell'intermediario: la rappresentazione di un rischio straordinario può essere determinante nella formazione del consenso dell'investitore


Cassazione civile, sez. I, 20 Marzo 2018, n. 6920. Est. Dolmetta.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Violazione - Conseguenze - Nesso si causalità - Onere della prova - Informazione relativa a rischio di carattere straordinario - Incidenza sulla decisione degli investitori


Ricordato che il mancato rispetto degli obblighi di informazione comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria (non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità), qualora l'informazione che avrebbe dovuto essere data all'investitore presenti caratteristiche tali da rappresentare l'esistenza di un rischio particolarmente elevato, il giudice del merito, nel prendere in considerazione il nesso di causalità tra la violazione dei doveri informativi dell'intermediario e il danno che ne è conseguito, deve tenere adeguato conto delle caratteristiche presentate dalla fattispecie sottoposta al suo esame e, in particolare, del forte rilievo che una comunicazione dalla caratteristiche sopra indicate può avere per la formazione della decisione degli investitori.

[…il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità» (cfr. così Cass., 17 novembre 2016, n. 23417, che si pone in termini di evidente continuità con la sopra richiamata decisione di Cass., n. 2123/2014).
Va poi rilevato, anche sulla scorta della osservazione appena richiamata, come non risulti condivisibile il rilievo svolto dalla Corte territoriale a proposito della «mancanza di contestazioni», da parte dei ricorrenti, «sotto il profilo dell'art. 29 Reg. Consob» ... Al di là dell'effettiva suasività di simile rilievo, che appare in sé molto dubbia, sta comunque che la questione concerne le conseguenze derivante dalla violazione degli obblighi di informazione, non già da quelli relativi all'eventuale adeguatezza dell'operazione. Il rilievo svolto dalla Corte territoriale si mostra, dunque, oggettivamente non pertinente.
8.- Ciò posto, ancora va segnalato il peso, intrinsecamente determinante, dell'informazione che - secondo quanto accertato dalla stessa Corte di merito - la Cassa ha avrebbe dovuto trasmettere ai clienti investitori, ma che per contro ha omesso di fare.
Si tratta, in effetti, di un'informazione primaria, e cioè relativa alla stessa definizione di base del prodotto di cui all'investimento: trattasi - specifica appunto la Corte - di un'operazione tra soli investitori istituzionali (grey market), che fa inoltre riferimento a una sorta di «vendita di cosa futura», sostanzialmente ascrivendosi al modello dell'«acquisto a fermo».
Il detto peso, e la conseguente incidenza determinante della violazione dell'obbligo di informazione in punto di nesso di causalità, risulta ancor più enfatizzato, del resto, dalla clausola contenuta nella contrattualistica relativa alla Circular Offering, che più volte si è sopra richiamata.
Per la verità, non appare importante entrare qui nel merito specifico e puntuale dell'interpretazione che va correttamente data a tale clausola. E' sufficiente segnalare, in effetti, il messaggio di forte, straordinario rischio che la stessa di base contiene, per rilevare che la sua comunicazione agli investitori ben può rilevarsi comunque decisiva per la formazione di una decisione di investimento. Per rilevare altresì, e in via correlata, che la Corte territoriale ha finito per violare le norme invocate dai ricorrenti nell'escludere la sussistenza del nesso di causalità senza tenere adeguato conto delle caratteristiche presentate dalla fattispecie in esame e, in particolare, del forte rilievo che tale comunicazione avrebbe potuto avere per la formazione della decisione degli investitori.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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