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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19413 - pubb. 29/03/2018.

Ha natura finanziaria l'operazione promossa da promotori finanziari di compravendita di opere d'arte con diritto di ripensamento


Cassazione civile, sez. II, 12 Marzo 2018, n. 5911. Est. Grasso.

Intermediazione finanziaria - Strumenti finanziari - Compravendita di opere d'arte garantita da un diritto di "ripensamento" - Natura - Rischio emittente - Operazione ricondotta nel novero dei prodotti finanziari


Nel caso portato all'attenzione di questa Corte, sulla base della fattispecie concreta e avendo riguardo alla finalità complessiva di scambio, non ci troviamo di fronte a una mera transazione commerciale - nella specie della compravendita di opere d'arte garantita da un diritto di "ripensamento", con restituzione del bene nel termine previsto - ma a un'operazione complessa, promossa da promotori finanziari, costituita dalla sottoscrizione di un contratto di compravendita di opere d'arte a un prezzo scontato con una percentuale variabile tra il 5% e il 7% del prezzo indicato in listino con la facoltà per gli acquirenti di risolvere il contratto e di ottenere, una volta scaduto il termine convenuto, la restituzione dell'importo superiore rispetto a quello versato al momento dell'acquisto e pari al prezzo di listino dell'opera d'arte.

Tale operazione complessa, caratterizzata dalla predeterminazione dell'importo promesso, non è esente da rischio - nella specie del "rischio emittente" - così come indicato da questa Corte, in fattispecie del tutto analoga, per il riconoscimento della sussistenza di un prodotto finanziario (Cass. n. 2736/2013 in cui il meccanismo negoziale consisteva nella consegna in affidamento di un diamante del valore ipotetico di 1.000 euro, chiuso in un involucro sigillato, contro il versamento in denaro della stessa somma e l'impegno della società, dopo dodici mesi, di "riprendersi" il diamante, restituendo il capitale di 1.000 euro e corrispondendo l'importo di 80 euro a titolo di custodia, meccanismo attraverso cui si realizzava un investimento del capitale con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite). Si ritiene infatti che «poiché anche il "rischio emittente" è incluso nell'alea assunta dall'investitore mediante l'investimento, ai fini della configurabilità della presenza di un prodotto finanziario, con la correlata applicazione della disciplina in materia di sollecitazione, è sufficiente che sussista l'incertezza in merito non all'entità della prestazione dovuta o al momento in cui questa sarà erogata - bensì alla capacità stessa dell'emittente di restituire il tantundem, con la maggiorazione promessa». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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