Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19388 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 19 Marzo 2012, n. 4310. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Ammissione al passivo - Insinuazione cd. supertardiva - Ammissibilità - Ritardo non imputabile al creditore - Necessità - Omesso avviso del curatore ex art. 92 legge fall. - Integrazione della causa non imputabile - Configurabilità - Facoltà per il curatore di provare la conoscenza del fallimento "aliunde" - Ammissibilità - Effetti



Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indimente dalla ricezione dell'avviso predetto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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