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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19384 - pubb. 11/01/2018.

Diversità di "petitum" e "causa petendi" rispetto all'istanza di ammissione tempestiva


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 28 Giugno 2012, n. 10882. Est. Tricomi.

Ammissione al passivo - Istanza di ammissione tardiva - Diversità di "petitum" e "causa petendi" rispetto all'istanza di ammissione tempestiva - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Ultrattività della procura speciale - Esclusione


In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per "petitum" e "causa petendi", rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva. Ne consegue che la procura speciale alle liti rilasciata a margine del ricorso per l'ammissione ordinaria, seppure attribuisca al procuratore "tutti i poteri inerenti al mandato", non estende i suoi effetti all'istanza di ammissione tardiva. (massima ufficiale)

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