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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19377 - pubb. 11/01/2018.

Le controversie aventi ad oggetto l'ammissione al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale


Cassazione civile, sez. VI, 02 Luglio 2013, n. 16494. Est. Didone.

Fallimento - Controversie concernenti l'ammissione al passivo - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità - Eccezioni - Accertamento di crediti di lavoro - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie


In tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dal citato art. 3, che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha applicato il principio al credito derivante dal rapporto tra l'amministratore e la società per azioni poi fallita, qualificato come di lavoro parasubordinato). (massima ufficiale)

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