Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19373 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. VI, 28 Maggio 2014, n. 11887. Est. Bernabai.


Concordato fallimentare - Decreto di omologazione - Creditore non ammesso al passivo - Pendenza del giudizio di insinuazione tardiva - Legittimazione al ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti - Opposizione all'omologazione - Ammissibilità - Fondamento



Il creditore che abbia proposto domanda di ammissione tardiva al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 101 legge fall. (nella formulazione vigente anteriormente al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) non ha, in pendenza del relativo giudizio, la legittimazione ad impugnare il decreto di omologazione del concordato fallimentare con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. , facendo valere non già vizi propri dell'atto impugnato, ma questioni attinenti all'opportunità e/o alla convenienza dello stesso. Tali ultime questioni, infatti, possono essere proposte dal creditore non ancora ammesso al passivo, quale soggetto interessato, solo con l'opposizione prevista dall'art. 129 legge fall. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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