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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19369 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 26 Marzo 2015. Est. Bernabai.

Formazione dello stato passivo - Partecipazione del creditore - Domanda ex art. 208 legge fall. ovvero osservazioni o istanze ex art. 207 legge fall. - Silenzio del commissario - Implicito rigetto - Opposizione allo stato passivo - Necessità - Mancanza di domande o osservazioni del creditore - Crediti non inseriti - Possibilità di domanda tardiva - Configurabilità

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Ammissione tempestiva del credito al capitale - Effetti - Domanda tardiva del credito agli interessi - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie in tema di compenso per prestazioni professionali


Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell'art. 208 legge fall. ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 legge fall., è solo eventuale ma, ove esperita, comporta l'obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse. Ne consegue che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell'elenco previsto dall'art. 209, primo comma, legge fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 legge fall., mentre, ove sia mancata ogni specifica domanda od osservazione alla comunicazione del commissario liquidatore, resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato inserito nel suddetto elenco. (massima ufficiale)

La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva "causa petendi", dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo di compenso per attività professionale), salvo che gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata, come nel caso del credito risarcitorio da illecito aquiliano. (massima ufficiale)

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