Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19364 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 13 Novembre 2015. .


Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Domanda cd. supertardiva - Omesso avviso del curatore ex art. 92 l.fall. - Ritardo per causa non imputabile al creditore - Facoltà del curatore di provare la conoscenza del fallimento da parte del ricorrente - Sussistenza - Accertamento in fatto riservato al giudice di merito - Fattispecie



Ai fini dell'ammissibilità della domanda cd. supertardiva, di cui all'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 l.fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente, ma il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento, spettando al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto, che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale aveva ritenuto l'effettiva conoscenza da parte del creditore, oltre che del fallimento della società, anche di quelli personali dei soci, nei quali intendeva tardivamente insinuarsi, in ragione della comunicazione della sentenza di fallimento e della trasmissione della stessa via fax). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato