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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19363 - pubb. 11/01/2018.

Omesso avviso del curatore ex art. 92 l.fall. e domanda cd. supertardiva per causa non imputabile al creditore


Cassazione civile, sez. I, 13 Novembre 2015, n. 23302. Est. Ferro.

Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Domanda cd. supertardiva - Omesso avviso del curatore ex art. 92 l.fall. - Ritardo per causa non imputabile al creditore - Facoltà del curatore di provare la conoscenza del fallimento da parte del ricorrente - Sussistenza - Accertamento in fatto riservato al giudice di merito - Fattispecie

Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Domanda cd. supertardiva - Inammissibilità - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni


Ai fini dell'ammissibilità della domanda cd. supertardiva, di cui all'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 l.fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente, ma il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento, spettando al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto, che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale aveva ritenuto l'effettiva conoscenza da parte del creditore, oltre che del fallimento della società, anche di quelli personali dei soci, nei quali intendeva tardivamente insinuarsi, in ragione della comunicazione della sentenza di fallimento e della trasmissione della stessa via fax). (massima ufficiale)

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 47 Cost., dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., nella parte in cui prevede che la domanda di ammissione tardiva non può essere proposta oltre il termine stabilito dal comma 1, posto che la menzionata disposizione, consentendo la rimessione in termini al ricorrente che provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, non implica il sacrificio assoluto del diritto di credito, ma bilancia il suo esercizio con le esigenze di speditezza della procedura fallimentare. (massima ufficiale)

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