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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19362 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 24 Novembre 2015, n. 23975. Est. De Chiara.

Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Avviso ex art. 92 l.fall. ricevuto oltre il termine di cui all'art. 101, comma 1, l.fall. - Domanda cd. ultratardiva - Ammissibilità - Limiti temporali - Valutazione del giudice di merito


Il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l.fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto. (massima ufficiale)

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