Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19318 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 1983, n. 4053. Est. Senofonte.


Pagamento eseguito dal trattario alla banca nel corso di tale procedura e prima della dichiarazione di fallimento del traente - Conseguenze - Inopponibilità ai creditori ammessi al passivo del fallimento del traente dichiarato ex art. 192 legge fall. - Azione del curatore fallimentare per il recupero delle somme versate dal trattario - Nei confronti della banca scontatrice - Esperibilità - Nei confronti del trattario - Esclusione



Con riguardo ad una cambiale tratta non accettata e senza cessione di provvista, che sia stata girata dal traente per lo sconto ad una banca, il pagamento eseguito dal trattario alla banca implica contemporaneamente adempimento del debito del trattario nei confronti del traente, per il tramite della banca, nonché adempimento del debito del traente verso la banca, derivante dallo sconto, per il tramite del trattario. Ciò comporta, per il caso in cui il traente abbia effettuato la girata per lo sconto prima di essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata, ed il trattario abbia pagato alla banca in costanza di detta procedura e prima della dichiarazione di fallimento del traente, che resta efficace il primo adempimento, stante la legittimazione dell'imprenditore in amministrazione controllata a ricevere pagamenti di crediti, direttamente od indirettamente, mentre è inefficace il secondo, in virtù del principio che l'imprenditore in amministrazione controllata non è abilitato ad estinguere debiti preesistenti e venuti a scadenza nel periodo della procedura, con la conseguenza che i pagamenti effettuati in tali condizioni non sono opponibili alla massa dei creditori ammessi al passivo del fallimento (successivamente dichiarato a norma dell'art. 192 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267). Da tanto deriva che il curatore del fallimento del traente ha Azione, per il recupero delle somme versate dal trattario, nei confronti della banca scontatrice e non nei confronti del trattario stesso. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato