Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19311 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 1994. .


Pagamento ad una banca da parte del trattario di una cambiale tratta non accettata e girata dal traente per lo sconto alla banca - Azione causale della curatela del fallimento dichiarato anteriormente a detto pagamento - Opposizione da parte del trattario della propria buona fede per l'ignoranza della dichiarazione di fallimento - Inammissibilità



Nel caso di cambiale tratta non accettata, girata dal traente per lo sconto ad una banca ed a questa pagata dal trattario dopo la dichiarazione di fallimento del traente, la curatela puo esercitare l'azione causale per il recupero del credito nei confronti del trattario "solvens", senza che questi possa conseguire effetti liberatori, nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., opponendo la propria buona fede nell'esecuzione del pagamento per l'ignoranza della dichiarazione di fallimento, atteso che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, consistenti nella indisponibilità del patrimonio del fallito, si producono, secondo la disciplina della legge fallimentare, automaticamente "erga omnes", indipendentemente dalla conoscenza effettiva che si abbia della dichiarazione medesima. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato