Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19301 - pubb. 11/01/2018
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Cassazione civile, sez. I, 11 Gennaio 2006, n. 392. Est. Celentano.
Somme spettanti o liquidate al fallito a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale - Natura strettamente personale del relativo diritto - Configurabilità - Attribuzione di dette somme al fallimento - Ammissibilità - Esclusione - Morte del fallito nel corso della procedura e prima dell'instaurazione del giudizio per l'acquisizione delle somme alla massa - Irrilevanza
Le somme spettanti o liquidate a persona fisica, successivamente fallita, a risarcimento del danno biologico o del danno morale , attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, primo comma, legge fall., e non possono essere quindi attribuite al fallimento: e ciò anche nel caso di morte del fallito nel corso della procedura concorsuale ed in data anteriore a quella di introduzione del giudizio volto all'acquisizione delle somme alla massa fallimentare, trattandosi di vicende che non mutano la natura personale dell'attribuzione patrimoniale di che trattasi. (massima ufficiale)
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