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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19300 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 2006. Est. De Chiara.

Pagamenti coattivi di debiti del fallito nell'ambito di procedure di espropriazione presso terzi - Pagamento del terzo "assegnato" eseguito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia ex art. 44 legge fall. - Configurabilità - Anteriorità al fallimento dell'ordinanza di assegnazione - Irrilevanza - Ragione


In tema di pagamenti coattivi di debiti del fallito nell'ambito di procedure di espropriazione presso terzi, come è revocabile, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., il pagamento - e non già l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione - eseguito dal terzo debitore "assegnato" in favore del creditore "assegnatario" nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, così pure è inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., il medesimo pagamento ove sia intervenuto successivamente a tale dichiarazione, ancorché in base a provvedimento di assegnazione di data anteriore. Né vale opporre che, ai fini sia della revoca che dell'inefficacia, sarebbe determinante non già il soddisfacimento del creditore, ma il depauperamento del debitore, che si realizza con l'assegnazione coattiva del credito: giacché, al contrario, oggetto tanto dell'una che dell'altra è il pagamento - cui si connette la violazione della "par condicio creditorum" - il quale si perfeziona solo con l'adempimento da parte del "debitor debitoris", come risulta dall'inequivoco disposto degli artt. 553, comma primo, cod. proc. civ. e 2928 cod. civ. (massima ufficiale)

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