Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19297 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2007. .


Crediti del fallito - Pagamento ad un terzo - Adempimento successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa - Disciplina del pagamento al creditore apparente - Non configurabilità - Inefficacia - Sussistenza - Fattispecie



In tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole "erga omnes" e senza rilevanza dello stato soggettivo del "solvens".(Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio in caso di pagamento a mani del mandatario della società fallita  , dopo che il contratto di mandato si era sciolto, statuendo la non applicabilità della disciplina del pagamento al creditore apparente, dovendo escludersi oltretutto la buona fede del "solvens" dopo la avvenuta pubblicazione della sentenza di fallimento). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato