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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19294 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 2007, n. 18714. Est. Di Amato.

Pagamento del terzo "assegnato" eseguito dopo la dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Necessità - Esclusione - Inefficacia del pagamento ex art. 44 legge fall. - Configurabilità


Il debitore, dopo la dichiarazione di fallimento, perde ai sensi dell'art. 44 legge fall., il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), per cui non vanno attuate le ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione pur emesse prima, restando irrilevante che all'epoca della loro pronuncia il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato.(Il principio è stato affermato dalla S.C. in tema di conseguenze dell'assegnazione di un credito - nella specie vantato verso l'Ufficio I.V.A. - ottemperata dal terzo "assegnato" posteriormente al fallimento, ciò realizzando un pagamento viziato da inefficacia). (massima ufficiale)

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