Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19289 - pubb. 11/01/2018
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Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2011, n. 4820. Est. Maria Rosaria Cultrera.
Pagamenti di debiti del fallito - Inefficacia ex art. 44 legge fall. - Decorrenza - Dal depauperamento del patrimonio del fallito - Fondamento - Conseguenze - Pagamento di assegno bancario - Decorrenza - Data di addebito in conto
In tema di fallimento, ai sensi dell'art. 44 legge fall. sono inefficaci i pagamenti di debiti del fallito, da questi eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento; a tal fine occorre aver riguardo non al momento in cui la somma pagata entra nella disponibilità del creditore, ma a quello in cui viene posto in essere dal debitore l'atto satisfattivo, che pregiudica l'integrità della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. ed altera la "par condicio creditorium"; pertanto, nel caso in cui il pagamento venga eseguito mediante assegno bancario occorre avere riguardo alla data di addebito del relativo importo sul conto corrente del debitore. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Pagamenti di debiti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
- ∙ Orario dal quale si producono gli effetti della sentenza di fallimento
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