Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19276 - pubb. 16/03/2018

Esdebitazione del fallito: requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali

Tribunale Como, 27 Febbraio 2018. Est. Petronzi.


Fallimento – Esdebitazione – Art. 142 co. 2 l.f. – Requisito oggettivo – Parziale soddisfazione – Valutazione discrezionale



Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 142 co. 2 l.f., il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali deve intendersi realizzato anche qualora taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo sufficiente la soddisfazione parziale almeno di una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, secondo una valutazione comparativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, della consistenza di quanto versato rispetto a quanto complessivamente dovuto (Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l’istanza per mancato rispetto del requisito di cui all’art. 142 co. 2 l.f. in quanto il fallimento era stato chiuso con la formula per mancanza di attivo ex art. 118 co. 1 n. 4 l.f. e, di conseguenza, alcuna somma era stata erogata nei confronti dei creditori né di natura prededucibile né privilegiata né chirografaria). (Eleonora Leotta) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Eleonora Leotta


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