Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19271 - pubb. 16/03/2018

Valore della quietanza nel giudizio promosso dal curatore

Cassazione civile, sez. VI, 01 Marzo 2018, n. 4842. Est. Abete.


Fallimento - Giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito - Quietanza - Valore confessorio - Esclusione - Curatore parte processuale diversa dal fallito - Scritture private provenienti da terzi estranei alle parti in causa - Valore indiziario - Impugnazione per falsità - Esclusione



Gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione; pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perchè il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che l'indicata quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo (cfr. Cass. 2.4.1996, n. 3055; altresì Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690; Cass. 1.3.2005, n. 4288).

Le scritture private, in quanto provenienti da terzi estranei alle parti in causa, non sono assoggettate alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. ed a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., sicchè per contestarne la veridicità non è necessario impugnarle per falsità; esse pertanto possono assumere soltanto valore indiziario ed, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotte in concorso di altri elementi di prova, possono essere poste a fondamento di una decisione (cfr. Cass. 27.11.1998, n. 12066). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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