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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19254 - pubb. 14/03/2018.

Presunzione di responsabilità dell’intermediario a seguito della violazione degli obblighi informativi


Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2018. Est. Maria Acierno.

Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi a carico dell’intermediario ex art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF) – Contenuto – Informazione “su misura” circa la natura e la rischiosità di ogni singola operazione – Necessità

Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale dell’intermediario – Onere della prova – Prova positiva dell’adempimento degli obblighi informativi ex art. 21 TUF a carico dell’intermediario – Assenza – Accertamento presuntivo del nesso causale tra il danno patito (e provato) dall’investitore e la violazione degli obblighi informativi – Conseguenza

Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale dell’intermediario – Nesso causale tra il danno dell’investitore e la violazione degli obblighi informativi sussistente in via presuntiva sulla base della disciplina di settore – Causalità omissiva – Giudizio controfattuale inerente alla scelta dall’investitore non professionale particolarmente propenso al rischio – Interruzione nel nesso causale – Esclusione

Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale dell’intermediario – Violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF in relazione ad operazioni ad alto rischio – Concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell’investitore non professionale della produzione del danno – Generale esclusione – Condotta dell’investitore che non disinveste su consiglio dell’intermediario – Carattere colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c. – Esclusione


Nella prestazione di servizi di investimento, la norma dell’art. 21 TUF impone all’intermediario di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente. Al fine di assolvere tale obbligo in relazione alla singola operazione di investimento, l’intermediario deve fornire indicazioni idonee a descriverne la natura (la quantità e la qualità dei prodotti in questione), ed a rappresentarne la specifica rischiosità. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

Nei giudizi risarcitori promossi dagli investitori contro gli intermediari, l’investitore è tenuto ad allegare specificamente la violazione degli obblighi informativi, ed a fornire la prova del danno cagionato dall’operazione. L’onere della prova circa l’adempimento di tali obblighi è imposto inderogabilmente a carico dell’intermediario, e deve consistere nella prova positiva della diligenza richiesta dall’art. 21 TUF. Nel caso di mancato assolvimento di tale onere probatorio, al riscontro dell’inadempimento consegue l’accertamento in via presuntiva del nesso causale tra detto inadempimento ed il danno patito dall’investitore. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

Il nesso causale tra il danno patito dall’investitore e l’inadempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, sussistente in via presuntiva in forza della disciplina di settore, non è interrotto da alcun giudizio di carattere controfattuale volto a dimostrare, sulla base della propensione al rischio dell’investitore, l’ininfluenza di tale inadempimento rispetto alla scelta di quest’ultimo, dovendo escludersi che egli possa accettare anche i profili di rischiosità dell’operazione che gli sono ignoti. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

Nella prestazione dei servizi di investimento, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest’ultimo nella produzione del danno. In particolare, non costituisce concorso colposo ex art. 1227 c.c. la condotta dell’investitore che non accoglie i suggerimenti, provenienti dall’intermediario, di disinvestimento totale o parziale rispetto ai titoli già acquistati, atteso che tale condotta non comporta un’esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

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