Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19229 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 1997, n. 4590. Est. Criscuolo.


Reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato fissante un termine, al curatore, per l'eventuale subingresso al fallito, in un contratto ancora non eseguito - Conseguente provvedimento del Tribunale adito, di dichiarazione di avvenuto automatico scioglimento del contratto, con conseguenze restitutorie - Sua riconducibilità ai poteri del Tribunale - Esclusione - Carenza assoluta di potere - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Idoneità della pronuncia suddetta al giudicato, e sua impugnabilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità della nullità in ogni tempo e sede - Configurabilità



Esula del tutto dai suoi poteri, il Tribunale il quale, adito in sede di reclamo ex art. 26 della legge fall. avverso un provvedimento del Giudice Delegato il quale abbia fissato un termine al Curatore per l'eventuale subingresso al fallito in un contratto preliminare, dichiari che il contratto in questione debba intendersi automaticamente sciolto per l'avvenuto decorso del termine fissato dal Giudice Delegato, con le conseguenze di carattere restitutorio connesse al predetto scioglimento. Con tale pronuncia, infatti, il Tribunale, lungi dal mantenersi nell'alveo dell'attività amministrativa di gestione del patrimonio fallimentare, finisce per statuire, in via definitiva, su una questione di diritti soggettivi circa l'asserito automatico scioglimento del contratto, la quale non può certo essere risolta nell'ambito della procedura ex art. 26 della Legge Fallimentare, ma va decisa in un ordinario processo di cognizione, nel conflitto tra le parti contendenti. Una tale pronuncia, risultando emessa in radicale carenza di potere, non è idonea a disporre della situazione giuridica in contestazione, non è suscettibile di passare in cosa giudicata, e resta in facoltà di qualsiasi interessato farne valere, in ogni tempo e sede, la radicale nullità e la conseguente inidoneità a produrre effetti giuridici. E, pertanto, essendo priva di carattere decisorio, non può neppure essere impugnata con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente

" Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere

" Giuseppe SALMÈ "

" Luigi MACIOCE "

" Laura MILANI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con quattro contratti preliminari in data 18 febbraio e 6 marzo 1989 la s.r.l. Roseto Immobiliare promise di vendere alla ICCRI s.r.l. quattro unità immobiliari in essi descritte.

Insorta controversia tra le parti, la società ICCRI convenne in giudizio la società Roseto Immobiliare per chiedere il trasferimento coattivo degli immobili, ai sensi dell'art. 2932 c.c., mentre la promittente venditrice chiese in via riconvenzionale la risoluzione dei preliminari per dedotte inadempienze della ICCRI. In pendenza di tale giudizio quest'ultima, con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 20 marzo 1992, fu dichiarata fallita. Con lettera raccomandata del 15 aprile 1992 la società Roseto Immobiliare invitò il curatore del fallimento ICCRI a dichiarare la volontà della curatela in ordine al suo eventuale subentro nei diritti della società fallita, entro il termine essenziale e perentorio di 15 giorni dalla ricezione della lettera stessa, rimasta però senza risposta.

Pertanto, con atto in data 23 ottobre 1992, la detta società presentò presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Brindisi un atto col quale chiese al giudice delegato di assegnare al curatore un termine non superiore ad otto giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 comma terzo L.F..

Il giudice delegato, con decreto del 27 ottobre 1992, chiese al curatore di presentare una relazione in merito. Il curatore provvide a tanto, esprimendo in data 19 novembre 1992 il proprio parere. Il giudice delegato, con provvedimento del 23 novembre 1992, lo autorizzò a subentrare in luogo della ICCRI nei suddetti contratti. Il curatore comunicò alla società Roseto Immobiliare tale provvedimento con raccomandata del 14/16 dicembre 1992, mentre il giudice delegato, con decreto del 16 dicembre 1992, assegnò al curatore medesimo il termine di otto giorni ai fini e per gli effetti di cui all'art. 72 terzo comma L.F..

Avverso i suddetti tre decreti del giudice delegato (in data 27 ottobre, 23 novembre e 16 dicembre 1992) la società Roseto Immobiliare propose reclamo al Tribunale di Brindisi ex art. 26 L.F., allo scopo di ottenere la declaratoria che i contratti preliminari dovevano intendersi sciolti con le conseguenze di legge. Il Tribunale di Brindisi, con decreto in data 15/18 marzo 1993, osservò: quanto al primo provvedimento, "di carattere meramente interlocutorio e propedeutico a qualsiasi decisione", che il reclamo appariva infondato, in quanto il giudice delegato si era limitato col decreto del 27 ottobre 1992 a richiedere al curatore fallimentare una relazione in merito all'istanza diretta ad ottenere la messa in mora del curatore, al fine di decidere il subentro in luogo della fallita nei contratti preliminari di vendita o lo scioglimento di questi, mentre soltanto con il successivo decreto del 23 novembre 1992 il medesimo giudice delegato aveva autorizzato il curatore del fallimento ICCRI a non sciogliere quei contratti ma a subentrare nella posizione della società fallita, eliminando la situazione d'incertezza collegata alla facoltà di scelta spettante alla curatela ex art. 72 secondo comma L.F.; che realmente in quel secondo provvedimento il giudice delegato non aveva disposto sull'istanza di messa in mora della Roseto Immobiliare, ma doveva ritenersi - sotto un profilo logico - che, effettuata la scelta da parte della curatela tra il subentro nei contratti e lo scioglimento dai medesimi, il curatore fosse tenuto a comunicare tempestivamente alla Roseto Immobiliare tale scelta, in quanto il decreto 23 novembre 1992 era atto interno alla procedura concorsuale, da portare a conoscenza del terzo contraente non destinatario del medesimo; che in tale secondo provvedimento era implicita l'assegnazione al curatore del termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale i contratti in questione si sarebbero ritenuti automaticamente sciolti, stante la precedente richiesta della Roseto Immobiliare, diretta ad ottenere la messa in mora del curatore affinché esercitasse il potere di scelta tra esecuzione e scioglimento dei contratti; che il curatore del fallimento, dopo aver preso visione il giorno successivo del provvedimento del G.D. in data 23 novembre 1992, negli otto giorni decorrenti dal 25 novembre 1992 non aveva comunicato alla Roseto Immobiliare alcuna scelta, sicché a tale data i contratti preliminari di vendita dovevano considerarsi sciolti "ope legis", ai sensi dell'art. 72 terzo comma L.F.; che, infatti, la comunicazione della scelta del curatore alla Roseto Immobiliare risultava effettuata tardivamente soltanto con raccomandata pervenuta il 16 dicembre 1992, contestualmente al terzo provvedimento del G.D. col quale quest'ultimo aveva fissato al curatore il termine ai fini e per l'effetto di cui all'art. 72 terzo comma L.F., ormai superato dal precedente decreto del 23 novembre 1992, cui avrebbe dovuto far seguito la scelta del curatore, non tempestivamente effettuata; che, in mancanza di questa, i contratti preliminari dovevano considerarsi sciolti, con le connesse conseguenze di carattere restitutorio, essendo indubbio che la dichiarazione di voler dare corso al contratto configura un atto di natura negoziale e recettizia che non può esser desunto da provvedimenti interni alla procedura fallimentare ma va portato a conoscenza del contraente, il quale ha chiesto al G.D. la fissazione di un termine per la dichiarazione del curatore, anche quanto il termine non sia stato espressamente indicato dal giudice ma, come nella specie, sia implicito in altro provvedimento del giudice delegato.

Su tali considerazioni il tribunale, in accoglimento del reclamo, dichiarò che i quattro contratti preliminari di vendita di immobili dovevano intendersi "automaticamente sciolti per il decorso del termine di otto giorni, implicitamente fissato dal G.D. al curatore nel suo provvedimento del 23/11/1992, con le conseguenze di carattere restitutorio connesse allo scioglimento dei richiamati contratti preliminari", e dichiarò compensate tra le parti le spese del procedimento.

Avverso il provvedimento del tribunale il fallimento della società ICCRI, in persona del curatore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 26 L.F. e dei principi sul contenuto dei provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare, nonché sulla ripartizione dei compiti tra attività amministrativa e attività contenziosa del detto tribunale - sostiene che il decreto 23 novembre 1992 (col quale il G.D. aveva autorizzato il curatore a non sciogliersi dai contratti preliminari) era di tipo amministrativo, avente ad oggetto la gestione del patrimonio ed avente natura di atto interno al procedimento. Esso - prosegue il ricorrente - era certo reclamabile al tribunale ex art. 26 L.F., e questo avrebbe potuto accogliere o respingere il reclamo, confermando l'autorizzazione al subingresso nei contratti, ritenendo più opportuno che il curatore se ne sciogliesse, ovvero adottando altro provvedimento. Non avrebbe potuto, però, decidere una controversia che non c'era e quindi, pur in difetto di un provvedimento decisorio del giudice delegato, dichiarare sciolti i contratti, disporre per le restituzioni e compensare le spese. Così operando il Tribunale di Brindisi avrebbe deciso in grado di appello una controversia mai portata davanti al G.D., adottando un provvedimento abnorme da rimuovere con il rimedio previsto dall'art.111 della Costituzione, in quanto il fallimento della società ICCRI avrebbe diritto ad una sede contenziosa ordinaria perché si accerti se i contratti preliminari siano sciolti in dipendenza degli eventi pregressi oppure no.

Col secondo mezzo, poi, il ricorrente deduce violazione dell'art. 25, comma 1^ n. 1 L.F., perché il Tribunale di Brindisi avrebbe deciso senza la partecipazione al collegio del giudice delegato. Col terzo motivo, infine, il fallimento lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 72 L.F., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., nonché carenza assoluta o manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Il Tribunale avrebbe attribuito al decreto 23 novembre 1992 un contenuto che esso non aveva, con riferimento alla ritenuta implicita assegnazione di un termine.

La società Roseto Immobiliare resiste con controricorso e spiega altresì ricorso incidentale subordinato. Eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, avuto riguardo alla natura del provvedimento impugnato. In subordine, ne sostiene l'infondatezza in relazione a tutti i motivi addotti. In via di ulteriore subordine, qualora il ricorso principale fosse ritenuto ammissibile ed accoglibile, propone ricorso incidentale denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 72, secondo e terzo comma, L.F., nonché omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi, perché il giudice delegato, a seguito dell'istanza di messa in mora, avrebbe dovuto limitarsi ad assegnare al curatore un termine non superiore ad otto giorni per effettuare la scelta e, con il provvedimento del 16 dicembre 1992, avrebbe dovuto dichiarare ormai sciolti i contratti preliminari.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro il medesimo provvedimento, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. Si deve premettere che, nel quadro dell'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) - a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale (v. Corte cost., 9 luglio 1963 n. 118; 23 marzo 1981 n. 42 circa i provvedimenti decisori in materia di piani di riparto dell'attivo; 22 novembre 1985 n. 303; 24 marzo 1986, n. 55; 24 giugno 1986 n. 156) - la giurisprudenza di questa Corte, dopo la sentenza delle Sezioni Unite 9 aprile 1984 n. 2255, ha elaborato un orientamento ermeneutico in base al quale i provvedimenti del giudice delegato, e del tribunale nell'ambito del reclamo ex art. 26 cit, vanno distinti a seconda che riguardino atti interni alla procedura di carattere ordinatorio, inerenti la gestione del patrimonio fallimentare, oppure, nei casi previsti dalla legge, abbiano le caratteristiche della definitività e della decisorietà, intese come idoneità ad incidere su diritti soggettivi. Nel primo caso il decreto del giudice delegato è reclamabile al tribunale nel termine di tre giorni (decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento), e il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo non può formare oggetto di ricorso per cassazione nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, appunto perché privo di natura decisoria (cfr. ex plurimis, Cass. 30 luglio 1996, n. 6909; Cass., 22 gennaio 1996, n. 461; Cass., 10 marzo 1995, n. 2790; Cass., 21 settembre 1993, n. 9633; Cass., 23 maggio 1984, n. 3167). Nella seconda ipotesi, cioè quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi (si ripete, nei casi previsti dalla legge), trovano applicazione le norme generali sui procedimenti camerali (artt. 737-742 bis c.p.c.), con le relative conseguenze sia sul termine per proporre il reclamo (dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento che ne è oggetto), sia sulla possibilità di impugnare il decreto del tribunale, emesso in sede di reclamo, con ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione (Cass., 22 febbraio 1996, n. 1401; Cass., 3 marzo 1995, n. 2453; Cass., 15 dicembre 1994, n. 10736; Cass., 28 gennaio 1994, n. 865). Nell'ambito di tale indirizzo, poi, si è affermato che, qualora gli organi fallimentari (giudice delegato e tribunale in sede di reclamo ex art. 26 cit.) adottino pronunzie infirmate da radicale carenza di potere (e quindi autonomamente denunciabili con domanda od eccezione di nullità assoluta), tali pronunzie devono ritenersi giuridicamente inesistenti, con la conseguenza che contro le medesime, non suscettibili di passare in giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo e in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici (Cass., 4 febbraio 1995, n. 1340; Cass., 5 maggio 1992, n. 5306; Cass., 6 aprile 1992, n. 4214). Alla stregua di questi principi, che il collegio condivide e ai quali ritiene di dover dare continuità, va esaminata la presente fattispecie.

Essa, come esposto in narrativa e come emerge dal provvedimento impugnato, concerne un reclamo, proposto dalla società Roseto Immobiliare ai sensi dell'art. 26 L.F., contro tre decreti del giudice delegato al fallimento ICCRI emessi rispettivamente il 27 ottobre 1992, il 23 novembre 1992 e il 16 dicembre 1992. Con il primo decreto il G.D. aveva richiesto al curatore del fallimento di presentare una relazione in ordine all'istanza della Roseto Immobiliare, diretta ad ottenere la messa in mora del curatore medesimo in ordine al subentro nei noti contratti preliminari, a norma dell'art. 72 terzo comma L.F.; con il secondo il G.D. aveva autorizzato curatore a subentrare in luogo della ICCRI nei suddetti contratti; con il terzo, infine, il medesimo G.D. aveva assegnato al curatore il termine di otto giorni, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 72 terzo comma della legge fallimentare. Orbene, come lo stesso Tribunale di Brindisi ha rilevato, il primo provvedimento aveva "carattere meramente interlocutorio e propedeutici a qualsiasi decisione". Si trattava, cioè, di un mero atto interno alla procedura fallimentare, diretto alla acquisizione di elementi per poter provvedere sull'istanza, privo quindi di ogni portata decisoria. Ad analoghe conclusioni bisogna giungere per il secondo decreto, che a sua volta configurava un atto di carattere ordinatorio, relativo alla gestione del patrimonio fallimentare, in quanto basato sulla valutazione circa l'opportunità di subentrare nel rapporto negoziale assumendone gli obblighi conseguenti, oppure di sciogliersi dal medesimo. E lo stesso deve dirsi per il terzo, perché - come questa Corte ha già posto in luce - il decreto del giudice delegato, reso a norma dell'art. 72 comma 3^ L.F., sulla richiesta di assegnazione di un termine al curatore per l'eventuale subingresso al fallito in un contratto non ancora eseguito alla data del fallimento, integra un atto interno di carattere ordinatorio, inerente la gestione del patrimonio fallimentare, reclamabile davanti al tribunale ex art. 26 L.F., mentre contro il provvedimento di quest'ultimo deve essere negata l'esperibilità, del ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. (Cass., 23 maggio 1984, n. 3167). I tre decreti del giudice delegato, dunque, erano tutti riconducibili nel novero degli atti interni d'indirizzo della procedura e di gestione del patrimonio fallimentare, aventi carattere ordinatorio. Ed in tale ambito il tribunale, nell'esercizio dei suoi poteri di verifica e di controllo dell'operato del detto giudice, avrebbe dovuto rimanere, confermando, modificando o revocando i decreti oggetto del reclamo, sempre però con riferimento alle scelte gestionali cui essi inerivano. Il Tribunale di Brindisi, invece, è andato ben oltre i suddetti poteri, giacché, accogliendo il reclamo, ha dichiarato "che i quattro contratti preliminari di vendita di immobili, di cui in motivazione, devono intendersi automaticamente sciolti per il decorso del termine di otto giorni, implicitamente fissato dal G.D. al curatore nel suo provvedimento del 23/11/1992, con le conseguenze di carattere restitutorio connesse allo scioglimento dei richiamati contratti preliminari". Con tale pronuncia il tribunale brindisino, lungi dal mantenersi nell'alveo dell'attività amministrativa di gestione del patrimonio fallimentare (oggetto dei decreti reclamati), ha in sostanza statuito in via definitiva su una questione di diritti soggettivi circa l'asserito automatico scioglimento dei preliminari per inutile decorso di un termine che si è ritenuto implicitamente assegnato (con le relative conseguenze di carattere restitutorio), questione che non poteva certo esser risolta nell'ambito della procedura ex art. 26 L.F. ma andava decisa in un ordinario processo di cognizione, nel conflitto tra le parti contendenti. Invero, accertare se i contratti si erano o meno sciolti a seguito delle vicende sopra indicate implicava non già scelte di carattere gestionale bensì decisioni sulle contrastanti situazioni giuridiche del promittente venditore e della curatela fallimentare, e tali decisioni erano rimesse alla sede cognitoria ordinaria.

Il decreto impugnato, dunque, risulta emesso in radicale carenza di potere, in quanto esulante dalle attribuzioni che il tribunale poteva esercitare nell'ambito della procedura azionata (lo stesso ricorrente, del resto, lo qualifica abnorme: pag. 6 del ricorso). Come tale esso non è idoneo a disporre della situazione giuridica in contestazione, non è suscettibile di passare in cosa giudicata e resta in facoltà di qualsiasi interessato farne valere, in ogni tempo e in ogni sede, la radicale nullità e conseguente inidoneità a produrre effetti giuridici (cfr. Cass., 5 maggio 1992 n. 5306 cit.). Pertanto, essendo privo di carattere decisorio, non può neppure essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (v. anche Cass., sez. un., 9 aprile 1984 n. 2258 e 2270). Di qui l'inammissibilità del ricorso proposto dal fallimento della società ICCRI.

3. Il ricorso incidentale (che sarebbe assorbito perché proposto in via subordinata alla ritenuta ammissibilità ed accoglibilità del ricorso principale) deve essere a sua volta dichiarato inammissibile - attesa la natura preliminare di tale pronuncia - con il controricorso che lo contiene, siccome tardivamente notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale (art. 370 c.p.c.). Invero quest'ultimo risulta notificato il 21 maggio 1993, mentre il controricorso col ricorso incidentale è stato notificato il 6 luglio 1993.

4. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 1996, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.