Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19217 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. II, 06 Novembre 1992, n. 12015. Est. Volpe.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Poteri - Difensore della curatela nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Liquidazione del compenso - Competenza esclusiva del giudice delegato - Provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale fallimentare - Invalidità



La liquidazione del compenso al difensore della curatela nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 25 n. 7 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 rientra nella competenza esclusiva del giudice delegato: è, pertanto, invalido il provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale, in quanto adottato nell'esercizio di funzioni di cui risulta investito un altro organo giurisdizionale dello stesso ufficio. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Andrea VELA Presidente

" Vittorio VOLPE Rel. Consigliere

" Gaetano GAROFALO "

" Francesco CRISTARELLA ORESTANO "

" Vincenzo CALFAPIETRA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. Carlo Monticelli, agendo in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione avverso il decreto emesso il 16 aprile 1986 dal Tribunale di Brindisi, con il quale gli è stato liquidato il compenso per l'opera professionale svolta in difesa della curatela del fallimento della società SACA nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento da questa promosso e definito con sentenza dello stesso tribunale 2 luglio-21 ottobre 1985. La curatela del fallimento SACA ha resistito con controricorso. Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 2 marzo 1990, notificato al ricorrente, si è costituita in giudizio la s.p.a. Costruzioni Aeronavali SACA, con sede in Napoli, in persona dell'amministratore unico, facendo presente di aver riacquistato la piena capacità di agire a seguito della chiusura della procedura fallimentare per intervenuto concordato.

Il ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente si osserva che nel giudizio di cassazione instaurato da o nei confronti del curatore del fallimento non è consentita, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti attinenti alla sopravvenuta chiusura del fallimento (nella specie, per passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato), in quanto detto evento non determina automaticamente il subentrare del fallito, tornato in bonis, nel rapporto processuale e, quindi, non incide sull'ammissibilità del ricorso o del controricorso (v. Cass. 9 agosto 1983 n. 5333, 20 giugno 1977 n. 2578). Non può, dunque, tenersi conto della costituzione in giudizio della s.p.a. Costruzioni Aeronavali SACA, in conseguenza della inammissibilità della produzione dei documenti intesi a dimostrare il recupero, da parte della predetta SACA, della legittimazione processuale.

Deve, poi, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla curatela del fallimento, la quale ha sostenuto che solo i decreti previsti espressamente dall'art. 23 l.f. devono ritenersi non impugnabili e, quindi, suscettivi di ricorso per cassazione qualora incidano su diritti soggettivi, mentre il provvedimento impugnato, non decidendo su controversie fallimentari, nè su reclami contro i decreti del giudice delegato, non può ritenersi compreso tra quelli "non soggetti a gravame", che soli giustificano il ricorso ex art. 111 Cost.. Esso, al contrario, era regolarmente impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo o del giudizio di rito ordinario e secondo le ordinarie norme di competenza.

Questa eccezione va disattesa.

Il provvedimento de quo, con il quale il Tribunale di Brindisi ha liquidato il compenso dovuto all'avv. Carlo Monticelli quale difensore della curatela nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento promosso dalla società SACA, ha, invero, natura giurisdizionale e contenuto decisorio.

Ben poteva, dunque, essere impugnato per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Rilevata l'ammissibilità del ricorso, vanno esaminati i motivi che lo sorreggono.

Con il primo motivo, denunciando "violazione dell'art. 25 n. 7, ult. parte, e dell'art. 23 l.f. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 360 n. 2 c.p.c.", il ricorrente sostiene che era unicamente il giudice delegato l'organo competente in ordine alla liquidazione del compenso, onde l'emanazione da parte del tribunale fallimentare di un provvedimento devoluto alla competenza funzionale del giudice delegato ha dato luogo all'esercizio di funzioni di cui era investito altro organo giurisdizionale dello stesso ufficio, con conseguente invalidità del provvedimento emesso in difetto della correlativa funzione. In via subordinata, con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando "contraddittorietà o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato circa un punto decisivo prospettato dalla parte", deduce, sub A), che vi è contraddizione tra la motivazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 757-85 in ordine alla decisione di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio ("complessità e novità delle argomentazioni giuridiche trattate") e quella data dallo stesso tribunale nel provvedimento di liquidazione impugnato ("attività professionale limitata alla proposizione di eccezioni procedurali"), anche in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione; sub B), che il tribunale, pur non disconoscendo la quantità delle prestazioni di avvocato, ed anzi ammettendole implicitamente attraverso il riconoscimento di tutti i diritti di procuratore richiesti, ha liquidato l'onorario in misura globale e inferiore a quella chiesta, senza indicare ne' la tariffa applicata ne' le voci per le quali non ha ritenuto dovuto l'onorario o per le quali lo ha ritenuto dovuto in misura minore, così sottraendo il provvedimento all'accertamento della conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe. Il primo motivo è fondato e merita, quindi, accoglimento. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare l'esistenza di un principio generale, desumibile dal sistema della legge fallimentare, in virtù del quale nelle diverse procedure concorsuali, in mancanza di specifica previsione normativa, la liquidazione dei compensi spetta all'organo giudiziario che ha provveduto alla nomina. Così il tribunale ha il potere di nominare il curatore e di liquidarne il compenso (art. 16 e 39); il giudice delegato ha il potere di nominare gli altri incaricati e di liquidarne il compenso (artt. 32 e 25 n. 7) (cfr. Cass. 4 giugno 1983 n. 3804). I compensi dovuto agli avvocati non possono essere tenuti distinti da quelli dovuti a qualsiasi altro incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento sotto il profilo dell'organo che deve procedere alla liquidazione (cfr. Cass. 22 ottobre 1970 n. 2103). Va, altresì, precisato che la liquidazione del compenso a norma dell'art. 25 n. 7 l.f. rientra nella competenza esclusiva del giudice delegato, il quale esercita in materia funzioni giurisdizionali, in quanto il provvedimento è invocato da un terzo, estraneo alla procedura, a tutela del suo diritto alla retribuzione per l'attività svolta nell'espletamento dell'incarico ricevuto ed ha per oggetto l'accertamento e la valutazione dell'opera prestata dal coadiutore e dei suoi risultati e, quindi, la determinazione del compenso spettantegli.

Questa Corte ha già chiarito che l'emanazione da parte del tribunale fallimentare di un provvedimento devoluto alla competenza funzionale del giudice delegato dà luogo all'esercizio di funzioni di cui risulta investito un altro organo giurisdizionale dello stesso ufficio e, quindi, all'emanazione di un provvedimento invalido in quanto emesso in difetto della correlativa legittimazione, non potendo farsi riferimento al rapporto di gerarchia, che si configura nell'amministrazione attiva, e non potendo, quindi, neppure farsi richiamo all'opinione di cui è traccia nella sent. n. 1702 del 1964 - che consente la sostituzione del tribunale fallimentare al giudice delegato in caso di sua inerzia nel compimento di atti di carattere ordinatorio e lato sensu amministrativi (v. sent. 3 dicembre 1981 n. 6400; cfr., altresì, la sent. 3 aprile 1991 n. 3478). Ne consegue che il provvedimento de quo, emesso dal tribunale con autoattribuzione di funzioni spettanti al giudice delegato, al quale la relativa istanza era stata correttamente presentata, è invalido. Resta di conseguenza assorbito il secondo motivo.

Pertanto, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata al giudice delegato del Tribunale di Brindisi. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnato decreto e rinvia la causa del giudizio delegato del Tribunale di Brindisi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 31 marzo 1992 nella Camera di Consiglio della II Sez. Civ. della Corte di Cassazione.