Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19216 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 06 Aprile 1992, n. 4214. Est. Borrè.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Beni detenuti da terzi - Contestazione da parte del terzo dell'appartenenza del bene all'asse fallimentare - Decreto di acquisizione degli stessi al fallimento e provvedimento confermativo del Tribunale - Provvedimenti autonomi - Configurabilità - Tutela del terzo - Azione di nullità - Esperibilità



Il decreto di acquisizione al fallimento di beni detenuti da terzi, ai sensi dell'art. 25 n. 2 legge fall., può essere emesso dal giudice delegato nel caso in cui il terzo non contesti l'appartenenza del bene all'asse fallimentare e non, invece, quando egli opponga un proprio diritto soggettivo, prospettato come incompatibile e prevalente rispetto all'espropriazione collettiva (nella specie, il terzo, presso cui la merce era stata costituita in pegno, invocava la disciplina speciale della legge 10 maggio 1938 n. 745, relativa ai monti di credito su pegno). In tale secondo ipotesi, il decreto di acquisizione che venga ugualmente emesso dal giudice delegato, e poi il provvedimento del tribunale che lo confermi in esito a reclamo, devono considerarsi abnormi, per carenza del relativo potere, con la conseguenza che compete al terzo una tutela cognitiva autonoma, sotto forma di azione di nullità, non il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Andrea VELA Presidente

" Antonio SENSALE Consigliere

" Renato SGROI "

" Giuseppe BORRÈ Rel. "

" Ernesto LUPO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 18 dicembre 1986 il giudice delegato al fallimento della Euroamerican Fur s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Catania, ordinò alla Banca del Monte S. Agata, Monte di credito su pegno con sede in Catania, di astenersi da qualunque atto di disposizione relativamente alla merce (pellicce confezionate e mazze di visone) costituita in pegno dalla fallita società. Ai sensi dell'art. 26 legge fall. la Banca propose reclamo al Tribunale, sostenendo che la disciplina speciale della legge 10 maggio 1938 n. 745, relativa ai Monti di credito su pegno, prevaleva sul principio dell'accertamento e del soddisfacimento concorsuale dei crediti (artt. 51 e 52 legge fall.) e che, in particolare, non poteva trovare applicazione l'art. 53 stessa legge. Precisò la Banca che, essendo la garanzia patrimoniale limitata, secondo la citata legge speciale, alla res costituita in pegno, senza altra possibilità di pretesa nei confronti del debitore, la cui persona era peraltro mutevole per effetto della circolazione della polizza, non poteva aversi partecipazione al concorso ai sensi degli artt. 92 e seguenti legge fall., anche perché si sarebbe reso inoperante un tipico istituto della legge speciale, consistente nell'obbligo del perito del Monte, in caso di incapienza del credito, di rendersi aggiudicatario del bene al prezzo da lui stesso stimato.

Con decreto 5 marzo 1987 il Tribunale rigettò il reclamo, rilevando che la disciplina dettata dall'art. 53 legge fall. per i crediti muniti di pegno non poteva considerarsi derogata dalla citata legge speciale; e che nella specie non era di ostacolo la accennata natura di "credito in incertam personam", perché le polizze in questione erano in possesso della Curatela.

Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., la Banca del Monte S. Agata sulla base di tre motivi illustrati con memoria. Resiste la Curatela con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mentre con i primi due motivi la ricorrente censura l'interpretazione data dall'ufficio fallimentare alla legge n. 745-1938, in rapporto alla disciplina del fallimento, con il terzo, richiamando la sentenza n. 4180-1985 di questa Corte, sostiene che il decreto del giudice delegato, in quanto ha preteso incidere sul diritto soggettivo di un terzo, è affetto da giuridica inesistenza per totale carenza del potere di emetterlo.

Tale motivo si con un'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Curatela, la quale, invocando a sua volta la predetta sentenza, osserva che il provvedimento in esame, proprio perché affetto da giuridica inesistenza, sfugge al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo unicamente suscettibile di un'actio nullitatis.

2. In effetti, secondo il precedente giurisprudenziale richiamato da entrambe le parti, peraltro conforme alla sentenza delle Sezioni unite n. 2258-1984, la situazione nella specie verificatasi comporta la inammissibilità del ricorso.

La figura dei c.d. "decreti di acquisizione", che si vuol fondata sull'art. 25 n. 2 legge fall. e alla quale, in ipotesi, dovrebbe ricondursi il provvedimento in esame, inteso al coinvolgimento dell'oggetto del pegno nella massa attiva, è definita dalla giurisprudenza sopra richiamata come lo strumento mediante il quale si acquisiscono al fallimento, includendoli nell'effetto di pignoramento generale che questo determina, beni posseduti dal fallito ma non ricompresi nell'inventario, perché sopravvenuti o per altra causa, o anche beni posseduti da terzi, a condizione che questi "ne facciano esibizione o comunque non ne contestino l'appartenenza all'asse fallimentare" (così, testualmente, le Sezioni unite). Tale tipo di provvedimento, considerato dalla sentenza n. 4180-1985 "atto di giurisdizione esecutiva" (ma di "espressione di una funzione amministrativa di dirigenza delle operazioni fallimentari" si parla in altre sentenze, con la n. 71 del 1985), non è, invece, secondo la giurisprudenza in esame, utilizzabile "allo scopo di acquisire mobili o immobili detenuti da terzi che deducano su di essi un proprio diritto incompatibile con la pretesa degli organi fallimentari, e ciò neppure al fine di assicurarne provvisoriamente il possesso alla massa dei creditori concorsuali, in attesa che venga definita nella sede competente la situazione giuridica".

Se il provvedimento di acquisizione venisse, pur in presenza di tali fattori ostativi, ugualmente emanato, esso "inciderebbe su diritti soggettivi, senza che alcuna norma ne preveda e consenta l'emissione con tali effetti" (sentenza n. 4180-1985). Siffatta incidenza su diritti soggettivi non è tuttavia elevata a ragione di ammissibilità del ricorso per cassazione (come talvolta è avvenuto attraverso una sorta di traslato logico dall'incidere al decidere su diritti soggettivi: si vedano, ad es., le sentenze nn. 3184-1975 e 5437-1978), ma, per la sua mancanza di fondamento nel sistema, è considerata ragione di abnormità - inesistenza del provvedimento, contro il quale è perciò esperibile un'autonoma azione di nullità (sent. nn. 4180-1985 e 2258-1984), citate).

Va tenuto presente, al riguardo, il nesso esistente fra la garanzia costituzionale dell'impugnazione (nel nostro ordinamento espressa dall'art. 111, secondo comma, Cost.) e l'attitudine del provvedimento al giudicato. Invero i decreti di acquisizione di beni detenuti da terzi, privi di tale attitudine quando rientrano nel loro modello normativo (cioè quando vengono utilizzati verso terzi "consenzienti"), non la acquistano per il fatto di debordare dal modello medesimo, ciò comportando, per essi, non un mutamento di natura (cioè una metamorfosi in provvedimento giurisdizionale cognitorio, su cui si innesterebbe il ricorso per cassazione ai sensi del citato art. 111), ma una connotazione di abnormità, che rende esperibile un rimedio dichiarativo autonomo (actio nullitatis). Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 è dunque in ogni caso estraneo alla sfera dei decreti di acquisizione su beni detenuti da terzi, perché o tali provvedimenti sono correttamente emanati in assenza di contestazioni e allora il problema neppure sorge; oppure il terzo - come nella specie la Banca del Monte S. Agata - oppone un proprio diritto soggettivo, prospettato come incompatibile e prevalente rispetto alle ragioni dell'espropriazione collettiva, e allora, come si legge nella più volte citata sentenza n. 4180-1985, "rimane necessario l'espletamento da parte del curatore.... delle ordinarie azioni per la tutela dei diritti del fallimento"; oppure ancora, se il decreto di acquisizione sia ciò nonostante emanato, compete al terzo una tutela cognitiva, parimenti ordinaria, sotto forma di azione di nullità.

Tale conclusione non contrasta con quella di altre sentenze di questa Corte (v. la n. 4647-1980, oltre ad alcune recentissime in via di pubblicazione), che, nel caso di atti di giurisdizione esecutiva, quale è definito (seppure, come si è visto, non unanimemente) il decreto di acquisizione, hanno ritenuto esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro il provvedimento pronunciato dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 legge fall. Tale giurisprudenza, concernente la regolarità formale degli atti di giurisdizione esecutiva del giudice delegato, si basa sul riconoscimento che il reclamo svolge, in tale ipotesi, una funzione assimilabile a quella che nel processo esecutivo individuale è realizzata dall'opposizione agli atti esecutivi, sicché il ricorso per cassazione ex art. 111 può ritenersi ammissibile per la stessa ragione per cui è ammesso contro la sentenza (inappellabile) di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c. Ma nella situazione qui esaminata non si tratta di formale illegittimità, bensì di coinvolgimento di un diritto soggettivo sostanziale di un terzo, cioè di una ipotesi che nella disciplina dell'espropriazione individuale trova semmai rispondenza nell'art. 619 c.p.c., che è una forma di tutela cognitoria piena.

La validità della soluzione raggiunta trova sicura conferma sistematica nel disposto dell'art. 103 legge fall. Se nel caso di acquisizione alla massa di un bene posseduto dal fallito è offerta al terzo, che vanti su di esso un diritto prevalente, dopo una prima fase sommaria, la possibilità di una tutela cognitoria piena, comprensiva di due gradi di giudizio di merito e del ricorso per cassazione, sarebbe irragionevole che nel caso di acquisizione di un bene posseduto da un terzo "dissenziente" la tutela di costui si esaurisce nel reclamo endofallimentare, ancorché seguito dalla possibilità di ricorso per cassazione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Appare peraltro equa alla Corte la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 26 marzo 1991.