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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19210 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 1963, n. 2665. Est. Bianchi.

Fallimento - Curatore - Poteri - Azioni giudiziarie - Autorizzazione a stare in giudizio - Mancanza - Effetti - Nullità e non inesistenza della sentenza


Gli Atti del procedimento posti in essere con l'intervento del curatore non autorizzato dal giudice delegato al fallimento, sono invalidi. La sentenza, che chiude il procedimento stesso, deve considerarsi nulla ma non inesistente, essendo pronunziata con l'intervento della parte legittimata ad agire o a resistere (il curatore) e non mancando di alcun altro dei requisiti che la rendono idonea a produrre i suoi effetti. (massima ufficiale)