ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19183 - pubb. 07/03/2018.

La richiesta di distrazione delle spese è incompatibile con il gratuito patrocinio


Tribunale di Paola, 08 Febbraio 2018. Est. Caroleo.

Processo civile – Istanza di parte per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore della parte istante – Successiva ammissione al gratuito patrocinio – Revocabilità dell’ammissione – Sussiste – Successiva rinuncia alla distrazione delle spese – Irrilevanza


La richiesta di distrazione delle spese presuppone che la parte abbia trovato un difensore disposto ad anticipare le spese, quando gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono proprio la prenotazione a debito degli esborsi processuali e l’anticipazione degli onorari spettanti al difensore nonché le ulteriori spese. Dunque, l’assistenza di un difensore antistatario consente di raggiungere i medesimi effetti scaturenti dall’ammissione al beneficio e rende perciò incompatibili i due istituti tra loro.
Nessun rilievo può assumere la circostanza che l’ammissione al patrocinio statale sia stata concessa successivamente alla richiesta di distrazione delle spese.
La richiesta di distrazione non può essere oggetto di rinunzia al fine di rimuovere la preclusione poiché l’avvenuta attestazione della situazione suddetta, almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l’attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post. (massima ufficiale)

Il testo integrale