Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19122 - pubb. 01/03/2018

Dovere dell’intermediario di fornire al cliente informazioni specifiche sulla singola operazione. Presunzione di responsabilità in caso di inosservanza di tale obbligo

Cassazione civile, sez. I, 16 Febbraio 2018, n. 3914. Est. Dolmetta.


Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi a carico dell’intermediario ex art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF) – Obbligo di fornire informazioni specifiche circa natura, rischi ed implicazioni della singola operazione ex art. 28 reg. consob 11522/98 – Estensione a tutti i tipi di servizi di investimento – Affermazione

Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi a carico dell’intermediario ex art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF) – Contenuto – Informazione “su misura” per ogni singola operazione – Necessità – Esperienza dell’investitore – Peso della singola operazione rispetto al patrimonio complessivamente investito – Irrilevanza

Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale dell’intermediario – Nesso di causalità – Onere della prova – Inadempimento degli obblighi di informazione ex art. 21 TUF – Presunzione di riconducibilità all’intermediario della singola operazione ex artt. 21 e 23 TUF – Affermazione – Prova contraria positiva a carico dell’intermediario

Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale dell’intermediario – Nesso di causalità – Onere della prova – Disciplina dei servizi di investimento – Impronta conformativa delle obbligazioni risarcitorie dell’intermediario – Affermazione – Circostanze concrete – Tendenziale irrilevanza



L’obbligo dell’intermediario di fornire al cliente informazioni specifiche circa la natura, i rischi, e le implicazioni della singola operazione di investimento, di cui all’art. 21 del d.lgs 58/1998 come specificato dall’art. 28 del reg. consob 11522/98, ha carattere generale, e si riferisce dunque non al solo contratto di gestione di portafogli, ma a tutti i tipi di servizi di investimento. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

Nella prestazione di servizi di investimento, l’intermediario deve fornire al cliente informazioni concrete e specifiche, ritagliate sul prodotto oggetto della singola operazione; tale obbligo deve essere assolto indipendentemente dalla familiarità del cliente con quel genere di operazioni, ed a prescindere dal peso dell’investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

La violazione degli obblighi di informazione del cliente, rispetto ad una singola operazione, ingenera una presunzione di riconducibilità di tale scelta di investimento all’intermediario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 23 d. lgs. 58/1998 (TUF), come arricchito dalla disciplina del reg. consob 11522/1998; l’intermediario è dunque responsabile del danno patito dal cliente, se non offre la prova positiva di sopravvenienze idonee a deviare il corso della catena causale definita da tale combinato normativo. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

Nell’indagare il nesso di causalità tra il comportamento dell’intermediario ed il danno patito dal cliente, occorre tenere conto dell’impronta della disciplina dei servizi di investimento, conformativa anche delle obbligazioni risarcitorie degli intermediari, indipendentemente dalle circostanze concrete e, in particolare, delle convinzioni personali del cliente rispetto alla singola operazione. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)


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