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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19087 - pubb. 22/02/2018.

Termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e fallimento del socio occulto


Tribunale di Padova, 12 Febbraio 2018. Pres., est. Manuela Elburgo.

Socio occulto – Cancellazione dal registro delle imprese – Limite annuale per la dichiarazione di fallimento – Non applicabilità

Affectio societatis – Rapporto societario – Pregnanza degli elementi probatori – Affectio familiaris

Qualifica di socio occulto – Elementi indiziari – Apporto di capitale – Rinuncia al diritto di regresso

Apporto del socio – Collaborazione nel raggiungimento degli scopi sociali – Criterio della continuità – Presenza quantitativa nella vita sociale


Il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, realizzando un bilanciamento di valori tra il principio dell’affidamento dei terzi tutelato dall’iscrizione nel registro delle imprese (che non è solo dell’imprenditore, ma anche dei terzi, attese le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di fallimento) e della tutela dell’imprenditore, non è applicabile al socio occulto, poiché questi, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese, con la conseguenza che non può pretendere l’osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento.

La cosiddetta affectio societatis può bensì essere dedotta da molteplici elementi indiziari, ma che nel caso in cui si pretenda di ricostruire un rapporto societario tra parenti stretti, il vaglio degli elementi probatori deve essere particolarmente pregnante e comunque deve essere idoneo a superare il fatto che essi possano trovare giustificazione nella diversa affectio familiaris;

Tra gli elementi indiziari rilevatori della qualifica di socio occulto si sono annoverati: pagamento di debiti dell’impresa, prestazione di fideiussioni, avalli, rilascio di cambiali con ipoteca, redazione di lettere a contenuto analogo ad una sorta di patronage, ma che per poter ravvisare un apporto di capitale si richiede una certa sistematicità negli interventi del terzo finanziatore, accompagnata dalla rinuncia al diritto di regresso;

Per poter qualificare l’apporto del socio come un’opera di sostegno dell’attività di impresa qualificabile come collaborazione nel raggiungimento degli scopi sociali, deve essere riscontrato il criterio della continuità, notevole entità dei finanziamenti e sistematicità, potendo quest’ultima non necessariamente implicare il concetto di frequenza temporale, ma dovendosi comunque concretizzare nella presenza quantitativa nei momenti fondamentali della vita sociale. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio


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