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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19031 - pubb. 14/02/2018.

Natura del rapporto tra consorzio stabile e imprese consorziate, prededuzione e privilegio del credito delle consorziate per i lavori assegnati


Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2018. Est. Ceniccola.

Consorzio stabile di imprese - Autonomia rispetto alle imprese consorziate - Assimilazione tra imprese consorziate del consorzio stabile e mandanti di raggruppamenti temporanei di impresa - Esclusione

Consorzio stabile di imprese - Autonomia rispetto alle imprese consorziate - Appartenenza delle somme riscosse dal committente alla consorziata incaricata di eseguire i lavori - Esclusione

Consorzio stabile di imprese - Credito vantato dall'impresa consorziata nei confronti del consorzio per i lavori assegnati - Prededuzione o privilegio nel fallimento del consorzio - Esclusione

Consorzio stabile di imprese - Vincolo tra le consorziate - Assegnazione dei lavori - Esclusione - Costituzione o adesione al consorzio


Il consorzio stabile di imprese è soggetto autonomo, sul piano giuridico e organizzativo, rispetto alle imprese consorziate, trattandosi di ente collettivo dotato di autonoma organizzazione, qualificazione e soggettività.

Il fatto che il consorzio stabile costituisce un autonomo soggetto di diritto dotato di autonoma qualificazione e di un proprio patrimonio (come si desume dalla previsione concernente la responsabilità solidale verso la stazione appaltante), impedisce ogni assimilazione tra consorziate del consorzio stabile e imprese mandanti di raggruppamenti temporanei di impresa, proprio per la ontologica differenza di struttura tra il primo e i secondi, peraltro privi di personalità giuridica autonoma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale in capo al consorzio stabile di imprese induce a disattendere la tesi secondo la quale le somme riscosse dal committente apparterrebbero in via esclusiva alla consorziata incaricata di eseguire i lavori, dovendo al contrario riconoscersi nel consorzio, proprio in virtù dell'indicata autonomia, l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti della stazione appaltante ed il reale titolare delle somme riscosse in esecuzione del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il credito vantato dall'impresa consorziata nei confronti del consorzio stabile a titolo di corrispettivo per i lavori alla stessa assegnati non può considerarsi prededotto, né privilegiato ai sensi dell'art. 1721 c.c., nel fallimento del consorzio con riferimento alle somme a tale titolo dallo stesso incamerate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il vincolo in forza del quale le consorziate in un consorzio stabile provvedono a dare esecuzione al contratto stipulato non si giustifica, sotto il profilo negoziale, nell'assegnazione - la quale non può essere considerata un contratto (dunque né un subappalto né un mandato) ma solo un atto unilaterale recettizio -, bensì nel momento antecedente all'assegnazione costituito dalla costituzione o dall'adesione al consorzio, essendo quest'ultimo l'unico atto negoziale contenente l'incarico di stipulare il contratto di appalto per conto delle consorziate e l'incarico di determinare di volta in volta a quale tra esse gli appalti assunti dovranno essere "assegnati". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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