Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18967 - pubb. 01/07/2010

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Appello Venezia, 19 Dicembre 2017. .


Fallimento - Dichiarazione - Termine di un anno dalla cessazione dell'attività - Beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione al registro imprese



Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, e, dall'altro, i creditori ed il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d'ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)


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