Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18926 - pubb. 01/02/2018

Natura inquisitoria del procedimento ex art. 26 l.f.

Cassazione civile, sez. VI, 20 Maggio 2016, n. 10435. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Provvedimenti - Reclami - Procedimento - Natura inquisitoria - Conseguenze - Esame della documentazione agli atti del fascicolo fallimentare - Possibilità - Fondamento - Fattispecie nel regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006



Il reclamo ex art. 26 l.fall., nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 (applicabile "ratione temporis"), apre un procedimento di tipo inquisitorio, nel quale il tribunale, investito di tutta la procedura e nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sull'operato del giudice delegato, con possibilità di sostituirsi a questi nell'esercizio delle sue attribuzioni, non è vincolato alle richieste delle parti; ne consegue che la conoscenza di ogni atto o documento della procedura ben può essere posta a fondamento della decisione, ancorché l'atto o il documento non abbiano formato oggetto del contraddittorio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insussistente l'onere, a carico dell'odierno ricorrente, di produrre, anche in sede di reclamo, la documentazione già allegata alla richiesta di liquidazione della parcella, rivolta al giudice delegato, contenuta nel fascicolo fallimentare, avendo quel giudice il potere/dovere di acquisirla d'ufficio). (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale