Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18905 - pubb. 10/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 05 Marzo 1993, n. 2680. Est. Nardino.


Prova civile - Testimoniale - Capacità a testimoniare - Persone aventi interesse nel giudizio - Rapporti patrimoniali compresi nel fallimento - Controversie inerenti - Fallito - Capacità a testimoniare - Esclusione



La perdita della legittimazione processuale attiva e passiva del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento, non impedisce allo stesso fallito di conservare la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento e, quindi, la qualità di parte in senso sostanziale nelle controversie inerenti a tali rapporti. Ne consegue che nei predetti giudizi il fallito non può assumere la veste di testimone, operando nei suoi confronti il generale principio di incompatibilità tra la qualità di teste e quella di parte nel medesimo giudizio. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente

" Francesco FAVARA Consigliere

" Pietro PANNELLA "

" Salvatore NARDINO Rel. "

" Antonio CATALANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

FALL.TO DITTA BORTOLATO GILBERTO in persona del suo curatore Dr. Riccardo Zennaro, elettivamente domiciliato in Roma, Viale C. Pretorio 25, c-o l'avv. Vincenzo Mesiano che lo rappresenta e difende con l'avv. Stefano Sternini, giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

ABBIATI CARLO, res.te in Treviso elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Sallustio 9, c-o l'avv. Bartolo Spallina che lo rappresenta e difende con l'avv. Fortunato Porrazzo, giusta delega in calce al c-ric.

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 25-90 della C.A. di Venezia del 12.1.1990;

Sono presenti per il ric. l'avv. Mesiano;

Il Cons. Dr. Nardino svolge la relazione;

La difesa del ric. chiede accoglimento;

Il P.M. Dr. Fabrizio Amirante conclude per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 15 gennaio 1985 il Fallimento di Gilberto Bortolato, in persona del curatore, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Venezia Carlo Abbiati, esponendo:

- che il Bortolato, già imprenditore edile, aveva a suo tempo stipulato dei contratti di appalto con le cooperative "Trevigiana" e "Al verde";

- che l'Abbiati aveva preteso ed ottenuto dal Bortolato il pagamento della somma di L. 90.000.000 a titolo di deposito cauzionale per l'esatta esecuzione dei contratti ed a scopo di garanzia;

- che successivamente si era accertata la totale estraneità delle due anzidette cooperative alla pretesa dell'Abbiati, il quale aveva, peraltro, rifiutato la restituzione della somma ricevuta. Ciò premesso, l'attore chiese la condanna del convenuto al pagamento della somma sopra indicate.

Instauratosi il contraddittorio, l'Abbiati contestò la fondatezza della domanda, sostenendo di aver percepito la somma in questione a titolo di compenso per l'attività professionale svolta a favore dell'impresa Bortolato nonché per l'opera di intermediazione nei contratti con le società cooperative.

Istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza del 20 luglio 1988, accolse la domanda; ma tale pronuncia venne riformata dalla Corte d'Appello di Venezia che, con sentenza in data 12 gennaio 1990, accogliendo l'impugnazione dell'Abbiati, rigettò la domanda del fallimento Bortolato e condannò la curatela alle spese del doppio grado di giudizio.

Osservò la Corte che la curatela attrice aveva provato il pagamento asseritamente indebito ed aveva inoltre indicato il "titolo" (garanzia per l'esatta esecuzione dei lavori dati in appalto alle cooperative "Trevigiana" e "Al verde"), ma non aveva assolto l'ulteriore onere di dimostrare che "il pagamento era stato effettuato precisamente in funzione del rapporto dedotto, poi rivelatosi insussistente", non essendo a tale fine sufficiente "l'unica testimonianza ancora valorizzabile" (quella del teste Donadon), "una volta esclusa quella del fallito". L'inesistenza di qualsiasi altro rapporto giuridico tra il Bortolato e l'Abbiati era stata, ad avviso della Corte, solo "ipotizzata" dal Tribunale. La domanda del Fallimento andava, di conseguenza, rigettata. Per la cassazione di tale sentenza la curatela del Fallimento Bortolato ha proposto ricorso a questa Corte sulla base di due motivi di censura, illustrati con memoria.

L'Abbiati ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente Fallimento, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto non provato il nesso di causa tra il pagamento della somma di L. 90.000.000 ed il preteso rapporto di garanzia, rivelatosi insussistente. In realtà la prova del nesso eziologico emergeva chiaramente, ad avviso del Fallimento, da circostanze di fatto pacifiche e dallo stesso comportamento processuale del convenuto, il quale ha giustificato il pagamento "motivandolo (e quindi deducendone il rapporto eziologico) con una pretesa propria controprestazione..., rimasta sfornita di alcuna prova da parte dell'Abbiati e per di più negata ed esclusa dalle prove offerte della curatela".

Per avere del tutto trascurato tali circostanze la sentenza di appello sarebbe, secondo il ricorrente, priva di adeguata e logica motivazione e sarebbe inoltre viziata da errore di diritto per violazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova.

Con il secondo mezzo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 43 L. Fall e 246 c.p.c., omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; ed assume che la Corte del merito è incorsa in errore anche nel ritenere "inammissibile" la testimonianza del fallito, senza considerare che al medesimo era preclusa qualsiasi forma di intervento nel presente giudizio (non essendovi controversia su questioni dalle quali potesse dipendere una imputazione di bancarotta a suo carico e non ricorrendo alcuna ipotesi di intervento previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 43 L. Fall.). Nè l'l'incapacità a testimoniare del Bortolato poteva farsi derivare dal principio "nemo testis in causa propria", poiché alla perdita della legittimazione processuale consegue, per il fallito, anche la perdita della qualità di parte.

Il ricorso è infondato.

In ordine alla questione dedotta con il secondo motivo, che ha carattere potenzialmente assorbente, è sufficiente ricordare che, secondo l'opinione della più autorevole dottrina e della giurisprudenza, la perdita della legittimazione processuale attiva e passiva del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento, non impedisce allo stesso fallito di conservare la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento e, quindi, la qualità di parte in senso sostanziale nelle controversie inerenti a tali rapporti.

Da ciò consegue che nei predetti giudizi il fallito non può assumersi la veste di testimone, come questa Corte ha ripetutamente statuito, operando nei suoi confronti il generale principio di incompatibilità tra la qualità di teste e quella di parte nel medesimo giudizio (cfr. Cass. nn. 2404-89 e 3265-86). È, pertanto, corretta l'affermazione dei giudici del merito relativa alla inutilizzabilità, come fonte di prova, della deposizione testimoniale del fallito, non rilevando in contrario il fatto che questi non può esser parte in senso processuale per essere devolute al curatore, quale organo del fallimento, le controversie relative agli anzidetti "rapporti di diritto patrimoniale" (art. 43 - 1 c. L. Fall.). Ed è, di conseguenza, del tutto inconferente il rilievo, mosso dal ricorrente alla Corte di Venezia, di avere "escluso" la testimonianza del fallito, pur non essendo in discussione nel presente giudizio questioni che, ai sensi dell'art. 43, 2 comma, L. Fall., avrebbero potuto legittimare il suo intervento personale nel giudizio stesso.

Nè ha maggior consistenza il primo mezzo d'annullamento. L'impugnata sentenza non è affetta dai denunciati errori di diritto, essendo puntualmente conforme ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 5472-83 (ed in precedenza con altre pronunce conforme, tra le quali cfr., in particolare, Cass. 26-4-71 n. 1236). I giudici d'appello, dopo aver premesso che l'attore era tenuto a provare, quali fatti costitutivi dell'indebito oggettivo, non soltanto l'effettuazione di un pagamento e l'inesistenza di un determinato rapporto obbligatorio tra il solvens e l'accipiens, ma anche il collegamento eziologico tra detti elementi, e cioè "l'effettuazione del pagamento in adempimento di quell'insussistente rapporto", hanno ritenuto, con riferimento al caso concreto. che il Fallimento non aveva fornito adeguata dimostrazione della circostanza che il Bortolato avesse versato all'Abbiati i 90 milioni "precisamente in funzione del rapporto dedotto" (ossia a titolo di deposito cauzionale per l'esatta esecuzione dei lavori appaltati ed a scopo di garanzia). Ed a sostegno di tale convincimento hanno osservato che "l'unica testimonianza ancora valorizzabile (una volta esclusa quella del fallito...), cioè quella del Donadon", risultava neutra ed irrilevante" rispetto alla circostanza oggetto della prova e non forniva alcun "elemento positivo in grado di collegare l'avvenuto pagamento con la causa dedotta dall'imprenditore fallito e, per esso, dalla curatela fallimentare".

In tale ragionamento la Corte non ravvisa l'asserita "contraddizione in termini", la cui denuncia, da parte del ricorrente, si basa sull'erronea premessa che la Curatela avesse totalmente assolto l'onere della prova, avendo (a suo dire) dimostrato anche "il rapporto eziologico" tra pagamento ed obbligazione insussistente: il che è stato, invece, motivatamente escluso dalla sentenza alla stregua di specifiche risultanze processuali non investite da alcuna censura e, comunque, non sindacabili in sede di legittimità, attenendo alla valutazione del materiale probatorio acquisito.

Del pari infondata è la doglianza con la quale il ricorrente sostiene che non il Tribunale ma la Corte d'Appello avrebbe operato una "inversione dell'onere della prova", escludendo che l'Abbiati fosse tenuto a dimostrare le "diverse" cause del pagamento da lui allegate (compenso per prestazioni professionali e per intermediazione nei contratti d'appalto).

Anche a tal riguardo la sentenza fornisce argomentazioni giuridicamente corrette, osservando che incombeva sull'attore l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della propria pretesa (tra cui la circostanza che la solutio era avvenuta solo ed esclusivamente in funzione di deposito a scopo di garanzia, con obbligo di restituzione al termine dei lavori dati in appalto al Bortolato dalle due cooperative committenti) ed aggiungendo che l'accipiens, con l'addurre "l'esistenza di altre cause giustificanti il pagamento", non aveva "con ciò esonerato il solvens dal fornire la prova positiva suddetta".

Tale affermazione appare rispettosa dei principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova tra le parti (art. 2697 cod. civ.). Si deve, infatti, escludere che il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento) ed allegando una causa solutionis diversa da quella dedotta dall'attore, sia tenuto a dimostrare l'esistenza di tale diverso rapporto obbligatorio giustificativo del pagamento, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata. Anche sul punto in questione, pertanto, la sentenza di appello si è uniformata all'insegnamento della giurisprudenza secondo cui l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché l'insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza nel merito di tale pretesa (cfr. Cass. nn. 3099-87, 3148-85).

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte la Corte ritiene di non poter accogliere alcuna delle censure proposte dal Fallimento Bortolato, il cui ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 28 aprile 1992.