ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18902 - pubb. 10/01/2017.

.


Cassazione civile, sez. I, 09 Agosto 1996, n. 7320. Est. Rordorf.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Sentenza pronunziata nei confronti del curatore e da questi non impugnata - Ricorso per Cassazione avverso la stessa proposta dal legale rappresentante di società fallita - Ammissibilità


Il ricorso per Cassazione proposto dal legale rappresentate di una società fallita, contro una sentenza pronunciata nei confronti del curatore del fallimento e da costui non impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il fallito (o il legale rappresentate di società fallita), privato dalla legge della disponibilità dei beni e della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative, non può sovrapporre la propria volontà a quella contraria del curatore, al quale la legge, invece, espressamente affida, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del tribunale fallimentare, la gestione dei rapporti dedotti in giudizio. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario CORDA Presidente

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere

Dott. Luigi ROVELLI Consigliere

Dott. Renato RORDORF Rel. Consigliere

Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

LAPICCIRELLA MICHELE, socio accomandatario del Fall.to della Sas OLAS di Lapiccirella e C., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso l'avvocato P. STANCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MAZZÙ giusta delega in atti;

ricorrente

contro

SICMU Sas DI MAIOCCO GIANFRANCO & C, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO JORIO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 468/92 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 15/04/92;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/96 dal Relatore Consigliere Dott. Renato RORDORF;

udito per il ricorrente, l'avvocato Mazzù, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per la resistente, l'avvocato Romanelli, che ha chiesto l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 5 febbraio 1987 il tribunale di Torino respinse una domanda di rivendicazione di due presse marca "Rosetta", proposta - ai sensi degli artt. 103 del r.d. 16 marzo 1942, n 267, ed 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n 26, convertito con legge n 95 del 1979 - dalla Olas s.a.s. di Lapiccirella & C. nei confronti della Sicmu s.a.s. di Gianfranco Maiocco & C., in amministrazione straordinaria.

La pronuncia del tribunale, dopo che il giudizio di gravame promosso dalla Olas era stato interrotto per fallimento della stessa società appellante e poi riassunto dal curatore di detto fallimento, fu integralmente confermata dalla corte d'appello di Torino, con sentenza depositata in cancelleria il 15 aprile 1992. Ritenne infatti la corte piemontese di dover condividere la valutazione del primo giudice, secondo cui la Olas non aveva dato la prova dell'esistenza presso la Sicmu delle macchine rivendicate, in quanto le indicazioni dei numeri di serie di tali macchine, fornite dalla stessa Olas, non avevano trovato riscontro nell'inventario della società sottoposta ad amministrazione straordinaria; ne' la domanda avrebbe potuto essere accolta astraendo dall'identificazione dei numeri di matricola e considerando le macchine rivendicate come beni di serie, acquistati dalla Olas in forza di un contratto di leasing dalla stessa a suo tempo stipulato, perché, in tal caso, non già una domanda di rivendicazione avrebbe dovuto esser proposta, bensì una domanda volta a far valere un mero diritto di credito. E neppure, infine, osservò sempre la corte, aveva fondamento la domanda della Olas volta a conseguire il controvalore dei beni in discorso, non essendo stato dimostrato che quei beni erano ancora materialmente presenti nell'azienda della Sicmu quando questa fu sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Michele Lapiccirella, in qualità di socio accomandatario della fallita società Olas.

La Sicmu, in persona del commissario straordinario, ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -La controricorrente Sicmu ha sollevato, in linea preliminare, due distinte eccezioni d'inammissibilità del ricorso proposto dal Lapiccirella: la prima facente leva sul fatto che detto ricorso è stato notificato al procuratore di essa Sicmu a distanza di oltre un anno dal deposito in cancelleria della sentenza impugnata; la seconda basata sul rilievo che il ricorso è stato proposto dal legale rappresentante della fallita Olas s.a.s., e non invece dal curatore del fallimento, il quale era stato parte del giudizio d'appello e non ha ritenuto di sporgere gravame.

2. - La prima delle due riferite eccezioni non ha fondamento. Risulta, infatti, che la sentenza della corte d'appello di Torino, non notificata, è stata resa pubblica, mediante deposito in cancelleria, in data 15 aprile 1992, mentre il ricorso per cassazione proposto dal Lapiccirella (socio accomandatario della fallita Olas s.a.s.) è stato notificato al procuratore domiciliatario della Sicmu, a norma dell'art. 330, primo comma, ultima parte, C.P.C., in data 31 maggio 1993.

La proposizione del ricorso, dunque, appare tempestiva, in relazione alla scadenza del termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., dovendosi tener conto, al riguardo, della sospensione di detto termine durante periodo feriale. Ed è appena il caso di ricordare che, dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali, questa Suprema corte ha di recente più volte ribadito che. in virtù dello stretto collegamento esistente tra i citati artt. 327 e 330, se la parte si avvale, per la proposizione dell'impugnazione avverso una sentenza non notificata, del termine annuale prorogato per effetto della sospensione durante il periodo feriale, l'atto d'impugnazione dev'essere notificato in uno dei luoghi indicati dall'art. 330 - presso il procuratore costituito, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - e non alla parte personalmente, così come previsto dal terzo comma della norma stessa, nella diversa ipotesi di notifiche eseguite dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso. Cass. n 12018/95, Cass. n 4721/95, Cass. n 9553/94, Cass. n 8895/94, e Cass., sez. un., n 12593/93). 3. - Il ricorso è però inammissibile per la seconda delle due ragioni eccepite dalla difesa della società controricorrente. Detto ricorso - come già accennato - appare essere stato proposto personalmente dal signor Lapiccirella, il quale ha a tal riguardo adoperato la singolare qualifica di "socio accomandatario del fallimento della S.A.S. OLAS di Lapiccirella & C.".

È da ritenere che, sia pure in modo non del tutto preciso, il ricorrente abbia inteso cosi agire in nome e per conto della società fallita, di cui, in quanto socio accomandatario, egli conserva la legale rappresentanza. E, però, come nello stesso ricorso viene precisato, detta società è tuttora in stato di fallimento, onde si pone il problema di stabilire se, essendo stata emessa la sentenza impugnata nei confronti del curatore fallimentare, il quale aveva partecipato al giudizio d'appello, e non avendo costui ritenuto di dover ricorrere per cassazione, sia legittimato a tanto il legale rappresentante della società fallita.

A tale quesito la risposta non può che essere negativa. È vero che il fallito conserva la capacità processuale rispetto a quei rapporti di diritto patrimoniale i quali, pur essendo suscettibili di acquisizione al fallimento, di fatto non vi rientrino per essersene gli organi fallimentari disinteressati, omettendo di agire o di resistere in giudizio per la tutela dei medesimi (cfr. Cass. n 10612/90). Ma è non meno vero che tale legittimazione suppletiva del fallito deve dipendere pur sempre dall'inerzia degli organi fallimentari: ossia dal totale disinteresse di quegli organi rispetto ad una determinata vicenda, e non invece da una valutazione negativa da essi compiuta circa la convenienza della controversia (cfr. Cass. n 8860/94). In quest'ultima ipotesi, non è ammissibile che il fallito (o il legale rappresentante della società fallita), privato dalla legge sia della disponibilità dei beni dei quali si discute sia della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie (artt. 42 e 43 r.d. n 267 del 1942), possa sovrapporre la propria volontà a quella contraria del curatore, al quale la legge invece espressamente affida, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del tribunale, la gestione dei rapporti dedotti in causa. Si consideri, poi, che (salvo nei particolari casi previsti dal capoverso del citato art. 43, estranei alla presente fattispecie), il fallito non è neppure legittimato ad intervenire nel giudizio intrapreso dal curatore; e si ponga mente al fatto che la scelta del curatore di non impugnare la sentenza resa in uno di tali giudizi può tradursi in una vera e propria acquiescenza, rilevante ai sensi dell'art. 329 c.p.c., specialmente quando - come nella specie lo stesso ricorrente riferisce essere avvenuto - quella scelta si sia manifestata in comportamenti esteriori di inequivoco significato, quali la richiesta dello stesso curatore al giudice delegato di essere autorizzato a non proporre gravame.

Appare allora evidente, in situazioni siffatte, che ipotizzare un autonomo potere del fallito d'impugnare la sentenza significherebbe ammettere al gravame un soggetto che non è stato (nè avrebbe potuto essere) partecipe del giudizio a quo; e, nel contempo, equivarrebbe ad impedire che l'acquiescenza manifestata dall'unico soggetto nei cui confronti la sentenza terminativa di quel giudizio è stata invece pronunciata abbia l'effetto di far passare in giudicato la sentenza medesima. Ma se ciò fosse possibile, dovrebbe allora anche ammettersi, per coerenza, che neppure la notificazione del provvedimento al curatore e l'inutile decorso da quel momento del termine breve per l'impugnazione valga ad impedire al fallito - pur non partecipe del giudizio fin li svoltosi - la proposizione in via autonoma del gravame entro il termine di un anno avverso quello stesso provvedimento: con risultati però palesemente inaccettabili, alla stregua dei principi da cui è retto il sistema processuale delle impugnazioni.

Il ricorso proposto dal legale rappresentante della società fallita contro una sentenza pronunciata nei confronti del curatore del fallimento e da costui non impugnata dev'essere, quindi, dichiarato senz'altro inammissibile.

4. - Stima equo il collegio compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La corte:

1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 19 aprile 1996.