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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18884 - pubb. 10/01/2017.

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Cassazione civile, sez. III, 16 Dicembre 2004, n. 23435. Est. Sabatini.

Rapporti patrimoniali compresi nel fallimento - Disinteresse od inerzia degli organi fallimentari - Eccezionale legittimazione suppletiva del fallito - Valutazione negativa della convenienza del giudizio da parte degli organi fallimentari - Rilevanza - Fattispecie


In tema di cosiddetta eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito relativamente a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento per il caso di disinteresse od inerzia degli organi fallimentari, la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia è sufficiente ad escludere detta legittimazione, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poichè, in tal caso è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, mentre non lo è, allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo ed in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espresso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con suo onere (principio affermato dalla Corte Cass. con riferimento ad un caso in cui il fallito aveva rivolto agli organi fallimentari istanza per la riassunzione di una controversia rimasta interrotta per effetto del fallimento e l'istanza, su conforme parere del curatore, era stata rigettata dal giudice delegato in considerazione dell'aleatorietà del giudizio, ma con salvezza della riassunzione in proprio da parte del fallito ed a sue spese). (massima ufficiale)

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