Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18881 - pubb. 10/01/2017

Eccezionale legittimazione suppletiva del fallito nel caso di disinteresse od inerzia degli organi fallimentari

Cassazione civile, sez. II, 22 Luglio 2005, n. 15369. Est. Goldoni.


Eccezionale legittimazione suppletiva del fallito - Configurabilità - Disinteresse od inerzia degli organi fallimentari - Limiti - Valutazione negativa della convenienza del giudizio da parte degli organi fallimentari - Fattispecie



La eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di inerzia dell'amministrazione fallimentare; ne consegue che tale legittimazione è ammissibile solo quando l'inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (Nella specie la Corte Cass. ha escluso tale legittimazione, atteso che la curatela si era attivata per chiedere al giudice delegato, senza ottenerla, l'autorizzazione a proporre ricorso avverso la sentenza d'appello, relativa a pretese ereditarie del fallito, rispetto alle quali non poteva valere il riferimento al preteso "diritto personalissimo" dell'individuo a vedersi riconosciuta la qualità di erede, in quanto questione prospettata per la prima volta in sede di legittimità). (massima ufficiale)


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