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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18880 - pubb. 10/01/2017.

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 24 Febbraio 2006, n. 4235. Est. Genovese.

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Termini per ricorrere - Decorrenza - In genere - Avviso di accertamento in tema di IVA inerente a crediti antecedenti al fallimento - Notifica anche al fallito - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione diretta dell'atto impositivo - Ammissibilità - Limiti

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Avviso di accertamento in tema di IVA inerente a crediti antecedenti al fallimento - Notifica anche al fallito - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione diretta dell'atto impositivo - Ammissibilità - Limiti


L'accertamento tributario in materia di I.V.A., ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" dell'atto impositivo. Da ciò deriva che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari - ravvisabile, ad es., nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo -, è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli art. 43 della legge fallimentare e dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24, comma primo e secondo, Cost.) del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa. (massima ufficiale)

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