Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18874 - pubb. 10/01/2017

La perdita della capacità processuale del fallito ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 09 Marzo 2011, n. 5571. Est. Marigliano.


Legittimazione processuale del fallito - Difetto - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Fattispecie in tema di processo tributario



La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento, relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione da parte del fallito avverso sentenza della Commissione tributaria regionale, in un caso in cui la curatela aveva partecipato ai due gradi di giudizio di merito ma non aveva ritenuto di impugnare la decisione emessa dalla Commissione tributaria regionale). (massima ufficiale)


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