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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18872 - pubb. 10/01/2017.

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Cassazione civile, sez. III, 18 Ottobre 2011, n. 21494. Est. Carleo.

Legittimazione processuale del fallito - Spossessamento fallimentare - Coincidenza - Fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza


Ai sensi dell'articolo 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con l'ambito dello spossessamento fallimentare e, pertanto, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto a essi la legittimazione del debitore. Sussiste, pertanto, la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente a oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale. (massima ufficiale)

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