Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18857 - pubb. 10/01/2017

Legittimazione processuale del curatore di stare in giudizio nelle controversie fallimentari

Cassazione civile, sez. I, 25 Ottobre 2013, n. 24159. Est. Mercolino.


Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Eccezionale legittimazione suppletiva del fallito - Configurabilità - Limiti - Disinteresse od inerzia degli organi fallimentari - Valutazione negativa della convenienza del giudizio da parte degli organi fallimentari - Rilevanza - Fattispecie



La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio,.situazione che non si verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa. (Nella specie, il curatore aveva espresso disinteresse all'intervento in sede di legittimità, in ragione della scarsa consistenza della pretesa azionata). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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