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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18836 - pubb. 25/01/2018.

Le recenti norme della Legge Delega 2017/155 hanno risolto numerosi contrasti giurisprudenziali in tema di concordato in continuità aziendale


Tribunale di Ravenna, 15 Gennaio 2018. Est. Farolfi.

Concordato preventivo – Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. – Qualificazione – Criterio della prevalenza dei flussi destinati ai creditori – Rilevanza – Accoglimento di detto criterio nelle recenti norme di diritto positivo – Sussistenza

Concordato preventivo – Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. – Affitto d’azienda – Criterio della continuità oggettiva o indiretta – Accoglimento di detto criterio nelle recenti norme di diritto positivo – Sussistenza

Concordato preventivo – Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. – Moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti privilegiati – Ammissibilità – Accoglimento di detto principio nelle recenti norme di diritto positivo – Sussistenza


In ossequio al criterio della prevalenza, il concordato va qualificato in continuità aziendale ex art. 186 bis l.fall. ogniqualvolta, alla stregua di una comparazione quantitativa fra le fonti del soddisfacimento destinato ai creditori concordatari, detto soddisfacimento deriva in massima parte dai flussi finanziari prodotti dalla continuità aziendale, piuttosto che dalle più limitate risorse ottenute attraverso la cessione di cespiti non strategici.
In tal senso non può non rilevarsi come la recentissima L. 19 ottobre 2017, n. 155, recante delega al governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, preveda all’art. 6 lett. i) n. 2 una direttiva in ordine all’accoglimento della teoria della prevalenza riguardo la qualificazione del concordato in continuità (richiedendo cioè che nei concordati di carattere misto il soddisfacimento dei creditori derivi in via maggioritaria proprio dai flussi generati dalla prosecuzione dell’attività caratteristica).
Pur non essendo ancora stati emanati i rispettivi decreti delegati attuativi, tali principi già costituiscono legge dello Stato e ben possono essere richiamati quale dato positivo nella indagine ermeneutica delle disposizioni attualmente vigenti. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

In tema di continuità aziendale e affitto d’azienda, va altresì affermato l’esplicito accoglimento della tesi della continuità oggettiva o indiretta stante l’esplicita valutazione positiva della compatibilità fra disciplina della continuità ed affitto d’azienda sancita dal legislatore all’art. 6 lett. i) n. 3) della L. 19 ottobre 2017, n. 155, recante delega al governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Allo stesso art. 6 lett. i) n. 1 il legislatore risolve il dibattito in ordine alla possibilità di concedere una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati in misura anche superiore all’anno, riconoscendo un corrispondente diritto di voto; detta ammissibilità - di fatto già sancita dalla giurisprudenza di questo tribunale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota Cass., 9 maggio 2014, n. 10112 e ribadita da Cass. 31 ottobre 2016 per il concordato fallimentare - supera ogni diatriba in merito alla tassatività o meno della dilazione temporale annuale di cui all’art. 186 bis co. 2 lett. l.fall. attualmente vigente. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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