Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18829 - pubb. 25/01/2018

Fallimento del debitore esecutato, pendenza di procedura esecutiva mobiliare individuale e modalità della comunicazione del curatore

Tribunale Aosta, 21 Novembre 2017. Est. De Filippo.


Fallimento del debitore esecutato - Pendenza di procedura esecutiva mobiliare individuale - Automatica acquisizione dei beni oggetto di pignoramento in favore della massa fallimentare - Art. 42 L.F. - Intervento del curatore fallimentare nella procedura esecutiva - Non necessario intervento - Sufficienza della comunicazione in forma libera di non voler subentrare all'esecuzione - Improcedibilità della stessa - Chiusura anticipata del processo ex art. 532 comma II terzo periodo c.p.c. - Compenso all’ufficiale giudiziario: non dovuto - Art. 122 comma III dPR n. 129/1959



In caso di fallimento della società debitrice, precedentemente ammessa alla procedura di concordato preventivo, la sentenza dichiarativa di fallimento determina il cd. spossessamento dell’imprenditore ai sensi dell’art. 42 L.F., sicché all’interno del patrimonio fallimentare debbono essere ricompresi anzitutto i beni preesistenti di qualsiasi natura che si trovano nel patrimonio del fallito, anche se in possesso di terzi, nonché i beni sopravvenuti.
I beni sopravvenuti entrano automaticamente nella massa attiva fallimentare, principio desumibile dall'introduzione del comma 3 dell'art. 42 l.f. (comma aggiunto dall’art. 40 del D.L.vo 9 gennaio 2006 n. 5), laddove, stabilendo che gli organi della procedura possono rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura, il legislatore ha chiaramente optato per un’acquisizione immediata ed automatica degli stessi.
Data l’automaticità dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, tra cui è ricompreso il denaro, non sarà necessaria da parte del curatore fallimentare la consultazione e/o consenso del comitato dei creditori, la cui autorizzazione è invece richiesta, ai sensi dell'art. 42, III comma, per la rinunzia qualora i costi da sostenere per l'acquisto e la conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo del bene;
Non è nemmeno necessario un vero e proprio intervento da parte del curatore fallimentare nella procedura esecutiva individuale (con l’assistenza di un legale), potendo il curatore limitarsi a rilasciare una comunicazione (nella forma più libera, ma con obbligo di portarla a conoscenza della cancelleria competente) di non voler subentrare all’esecuzione mobiliare pendente ex art. 107 comma VI l.f. con conseguente dichiarazione di improcedibilità da parte del GE ed acquisizione dei beni o delle somme ricavate dalla vendita mobiliare al fallimento;
La dichiarazione del curatore di non subentrare nell’esecuzione mobiliare (manifestazione che sollecita il potere del GE all’emissione di un provvedimento avente ad oggetto una dichiarazione di improcedibilità ex art. 107 comma VI l.f.,) è ipotesi assimilabile ad una chiusura anticipata del processo esecutivo di cui all’art. 532 comma II terzo periodo c.p.c. e, pertanto, il compenso all’Ufficiale Giudiziario non è dovuto a norma dell’art. 122 comma III dPR n. 129/1959. (Giuseppe De Filippo) (riproduzione riservata)


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