Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18819 - pubb. 23/01/2018

Sul termine entro cui il giudice deve rilevare l’improcedibilità

Tribunale Palermo, 27 Maggio 2017. Est. Ruvolo.


Mediazione – Termine per rilevare la improcedibilità – Concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. – Sussiste



In base a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 28/10, l’improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; il concetto di prima udienza deve essere letto non in relazione alla sua configurazione formale ma a quella sostanziale, ossia a quella di udienza ex art. 183 c.p.c., con la conseguenza che il rilievo d'ufficio può essere effettuato, nel caso in cui la prima udienza si sia articolata, formalmente, in più udienze, anche dopo la prima (sul punto cfr., per casi analoghi Cass. (ord.) 19410/2010 e 1167/2007), ma comunque fino al momento in cui il giudice può porre alle parti, ex art. 183, comma 4, c.p.c., le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Ecco che, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. o ammessi i mezzi istruttori, non può più effettuarsi il rilievo officioso dell’improcedibilita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale