Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18815 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 11 Dicembre 2017. .


Concordato preventivo - Inadempimento - Istanza di fallimento - Eccezione opponibile dal debitore



Al creditore che chieda il fallimento del debitore ammesso a concordato concordato preventivo omologato, è possibile opporre la pendenza dell'esecuzione dello stesso e che dunque l'inadempimento di una o più obbligazioni concordatarie si giustifica con la sequenza dei pagamenti previsti nel piano.

Quando tuttavia possa considerarsi cessata la fase esecutiva con esaurimento dell'attivo o sia dimostrata l'inidoneità delle attività al rispetto degli obblighi assunti con il concordato, è possibile provocare il giudizio sulla solvibilità dell'impresa ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 l.fall. assumendo, ove necessario, come fatto sopravvenuto ogni circostanza successiva alla omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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